Cassazione Civile, Ordinanza n. 27161/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore era stato licenziato per giusta causa a seguito di contestazione disciplinare articolata in dieci addebiti, relativi a omissioni negli accertamenti istruttori e a violazioni di direttive aziendali nell’ambito delle sue mansioni bancarie. Egli aveva impugnato il recesso sostenendo, da un lato, l’insussistenza dei fatti contestati perché non aveva potere decisionale sulle concessioni di finanziamenti e sulle aperture di conti correnti; dall’altro, che le condotte, ove sussistenti, erano comunque punite dal contratto collettivo o dal codice disciplinare con sanzioni conservative. La Corte d’appello aveva ritenuto provati solo alcuni addebiti, ma aveva escluso che integrassero giusta causa o giustificato motivo soggettivo e aveva applicato la tutela indennitaria ex art. 18, co. 5, St. lav. Il ricorso principale del lavoratore censurava tale esito sotto tre profili: erronea interpretazione del codice disciplinare e dell’art. 18 St. lav. nel non riconoscere la tutela reintegratoria quando il fatto concreto è sussumibile in una previsione disciplinare punita con sanzione conservativa anche se formulata con clausole generali e riferimento alla gravità; omessa pronuncia sulla domanda di indennità sostitutiva del preavviso; errata eventuale considerazione dell’indennità ex art. 18, co. 5, come assorbente il preavviso. La banca resisteva con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo, in sostanza, che i fatti accertati fossero comunque idonei a integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo e che, comunque, l’indennità massima liquidata e la regolazione delle spese fossero state erronee.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale della banca, ha accolto il primo motivo del ricorso principale del lavoratore e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la fattispecie verificando se il fatto concreto, una volta esclusa la giusta causa/giustificato motivo soggettivo sul piano della fonte legale, sia sussumibile in una previsione del contratto collettivo o del codice disciplinare punita con sanzione conservativa anche quando la tipizzazione avvenga mediante clausole generali o elastiche fondate sul minore o maggiore grado di gravità. Restano affidate al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
La giusta causa va verificata dal giudice di merito sulla base degli elementi concreti della fattispecie; la previsione collettiva o del codice disciplinare non vincola in modo assoluto la qualificazione della condotta sul piano della giusta causa, ma costituisce un parametro di valutazione.
La proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato è richiamata come criterio di valutazione disciplinare; nel sistema dell’art. 18 St. lav. essa rileva anche ai fini della sussunzione della condotta in fattispecie contrattuali punite con sanzione conservativa.
La Corte ribadisce il diritto vivente: accertata l’illegittimità del licenziamento, il giudice deve distinguere tra fase dell’illegittimità e fase di selezione della tutela; la tutela reintegratoria spetta quando il fatto concreto sia sussumibile in una previsione collettiva o del codice disciplinare che punisce con sanzione conservativa, anche se formulata con clausole generali o elastiche.
Richiamato insieme all’art. 3 L. n. 604/1966 come parametro per la nozione di giusta causa/giustificato motivo soggettivo nell’impugnazione del licenziamento.
Richiamato quale norma sulla nozione di giustificato motivo soggettivo, per valutare la legittimità del licenziamento disciplinare.
Le previsioni collettive che tipizzano condotte punite con sanzione conservativa costituiscono condizione di maggior favore espressamente salva; il giudice deve rispettarle quando applicabili.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’erronea interpretazione del codice disciplinare aziendale.
Richiamato per il motivo sull’omessa pronuncia in ordine alla domanda di indennità sostitutiva del preavviso.
Richiamato nel motivo incidentale sulla liquidazione delle spese di lite.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare soggetto all’art. 18 St. lav., la verifica della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo e la selezione della tutela applicabile sono momenti distinti: l’illegittimità del recesso non esaurisce la questione della tutela, che va individuata secondo il rapporto tra fatto accertato e previsione collettiva o codice disciplinare.
- Ai fini della tutela reintegratoria, il giudice deve accertare se il fatto concretamente provato sia sussumibile in una fattispecie del contratto collettivo o del codice disciplinare punita con sanzione conservativa; tale sussunzione è possibile anche quando la tipizzazione sia costruita mediante clausole generali o elastiche, come il riferimento al minor o maggior grado di gravità.
- La previsione collettiva non è vincolante per escludere la valutazione giudiziale di gravità ai fini della giusta causa, ma è vincolante quando tipizza una condotta meritevole di sola sanzione conservativa e non sia prevista, per i casi più gravi, la sanzione espulsiva.
- La qualificazione della condotta disciplinare non può arrestarsi al solo giudizio legale di proporzionalità: il giudice deve confrontare il fatto concreto con la scala valoriale della contrattazione collettiva o del codice disciplinare per stabilire se operi la tutela reintegratoria o quella indennitaria.
- Quando il ricorso principale viene accolto su un profilo pregiudiziale relativo alla tutela applicabile, restano assorbite le questioni ulteriori che presuppongono l’esito del rinvio, come quelle sull’indennità sostitutiva del preavviso o sulla regolazione delle spese.
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