Cassazione Civile, Ordinanza n. 27182/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dirigente medico aveva chiesto il riconoscimento di un compenso aggiuntivo per avere svolto, dal 22 febbraio 2001 al novembre 2008, le funzioni di responsabile di un Gruppo Operativo Interdipartimentale Permanente di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, assumendo che tale incarico integrasse mansioni superiori o comunque un incarico dirigenziale meritevole di trattamento economico più elevato. In subordine aveva domandato il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, nonché l'indennizzo per ingiustificato arricchimento, sostenendo che l'azienda sanitaria avesse tardato a definire e valorizzare correttamente la struttura organizzativa. La corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo, da un lato, inammissibile la questione fondata sul CCNL del 1996 perché nuova in appello e, dall'altro, infondate nel merito le domande, poiché il gruppo operativo non era una struttura semplice o complessa né un modulo riconducibile alla disciplina contrattuale invocata, e il relativo posto non risultava previsto in pianta organica. Con il ricorso per cassazione il dirigente ha dedotto: nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; erronea qualificazione della domanda e violazione degli artt. 437 e 112 c.p.c. per avere la corte ritenuto nuova la questione sul CCNL del 1996; omesso esame della delibera che gli aveva attribuito la responsabilità del gruppo; violazione degli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 per il mancato riconoscimento di un differenziale retributivo e per la pretesa equiparazione tra mansioni svolte e trattamento economico dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile la sola doglianza subordinata contenuta nel quarto. Ha chiarito che la corte territoriale non aveva dichiarato inammissibile l'intero appello, ma solo la diversa questione giuridica relativa al CCNL del 1996, decidendo poi nel merito il rigetto dell'impugnazione. Ha escluso inoltre l'omesso esame di fatti decisivi, rilevando che la corte d'appello aveva comunque valutato le responsabilità attribuite al ricorrente e la natura non dirigenziale della struttura. Quanto al preteso diritto a mansioni superiori e al differenziale retributivo, la Cassazione ha ribadito che alla dirigenza medica non si applicano l'art. 2103 c.c. e l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, perché la posizione dirigenziale è fondata sul conferimento di incarichi a termine e sul principio di onnicomprensività del trattamento economico; ha inoltre condiviso l'accertamento secondo cui il gruppo operativo non era assimilabile a una struttura semplice o complessa e non risultava neppure previsto in pianta organica come posto di responsabilità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di nullità per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, escluso nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per dedurre la nullità della sentenza per vizi della motivazione e del dispositivo, ma il motivo è stato respinto.
Invocato per sostenere l'ammissibilità della questione in appello; la Corte ha escluso che vi fosse mutamento della causa petendi rilevante in modo da violare la norma.
Richiamato per lamentare ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta infondata perché il fatto era stato esaminato nei suoi profili essenziali.
artt. 3 e 36 Cost.
Richiamati dal ricorrente per sostenere il diritto a una retribuzione adeguata; la Corte ha ritenuto che non impongano l'applicazione delle regole delle mansioni superiori ai dirigenti in senso proprio.
La Corte ha ribadito la sua inapplicabilità al rapporto dirigenziale, specie nella dirigenza sanitaria, per la diversità strutturale della posizione dirigenziale.
Ritenuto riferibile al solo personale non dirigenziale, quindi non applicabile alla dirigenza medica.
art. 27 CCNL 8.6.2000
Considerato dalla Corte come norma che richiama il quadro contrattuale rilevante, ma non idonea a fondare il diritto invocato in mancanza di una struttura riconoscibile come semplice o complessa.
art. 28 CCNL 8.6.2000
Richiamato nel ragionamento della Corte territoriale, confermato in cassazione nel senso della non spettanza del compenso aggiuntivo.
art. 56 CCNL 5.12.1996
Invocato per il trattamento economico dei responsabili di strutture o moduli; la Corte ha escluso che il G.O.I.P. vi rientrasse.
art. 47 D.P.R. n. 348/1990
Richiamato per escludere che, prima del 2007, il G.O.I.P. fosse stato attribuito come struttura semplice o modulo.
Richiamato per affermare che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo e in un unico livello.
art. 15-ter, comma 5, d.lgs. n. 502/1992
Richiamato per ribadire che alle mansioni superiori dei dirigenti sanitari non si applica l'art. 2103 c.c.
Indicata come norma che esclude l'applicazione della disciplina delle mansioni tipica del lavoro subordinato non dirigenziale, in ragione della natura dell'incarico dirigenziale.
Richiamato per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e per la rimessione alla contrattazione collettiva della disciplina economica.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per qualificare il provvedimento di graduazione delle funzioni come atto di macro-organizzazione.
Richiamato per la domanda subordinata di risarcimento del danno, rigettata perché non risultava un illecito della ASL idoneo a fondarla.
Richiamato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa, respinta per difetto dei presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione non integra automaticamente mutamento della causa petendi la diversa qualificazione giuridica della medesima pretesa, se la domanda sostanziale resta immutata e la questione nuova riguarda solo uno dei profili normativi dedotti.
- La declaratoria di inammissibilità limitata a una singola questione giuridica non travolge necessariamente l'intero motivo o l'intero appello quando il giudice decide comunque nel merito sugli altri profili della censura.
- Nel rapporto di dirigenza pubblica, e in particolare nella dirigenza sanitaria, non si applicano le regole ordinarie sulle mansioni superiori dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, poiché l'oggetto del rapporto è il conferimento di incarichi dirigenziali e non la progressione per mansioni.
- Il trattamento economico del dirigente pubblico è tendenzialmente onnicomprensivo e l'eventuale componente accessoria va correlata alle funzioni formalmente attribuite secondo la disciplina legale e contrattuale, non alla sola attività di fatto svolta.
- Per riconoscere un trattamento economico aggiuntivo in favore di un dirigente sanitario occorre che l'incarico sia riferibile a una struttura o a un modulo effettivamente previsti dall'assetto organizzativo e contrattuale; in difetto, non è configurabile il diritto al compenso invocato.
- Le domande risarcitorie o di arricchimento senza causa fondate sulla mancata attribuzione di un incarico o sulla mancata valorizzazione di una funzione organizzativa richiedono la prova dei relativi presupposti costitutivi e non possono essere accolte in via automatica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27140/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27152/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27157/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27161/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27166/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27207/2024 del 21/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →