Cassazione Civile, Ordinanza n. 27207/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'affidamento al dirigente medico di ulteriori incarichi di direzione nell'ambito dell'organizzazione sanitaria, a seguito dell'accorpamento di unità operative e dell'attribuzione della direzione di una ulteriore struttura cardiologica in altro presidio. Il lavoratore sosteneva di avere diritto, sin dal 2009, a una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile perché l'azienda non aveva tempestivamente graduato la nuova funzione dirigenziale e non aveva riparametrato il relativo valore economico; deduceva inoltre che il diritto discendesse direttamente dalla disciplina legale e contrattuale collettiva, applicabile anche nelle more della graduazione. Con il secondo motivo invocava l'art. 2041 c.c., assumendo che l'azienda si fosse indebitamente arricchita grazie al risparmio di spesa conseguente all'attribuzione di maggiori responsabilità e carichi di lavoro senza corrispondere il compenso aggiuntivo, anche in relazione a quanto liquidato ad altri medici in posizione ritenuta analoga.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello era sorretta da un autonomo accertamento di fatto non adeguatamente censurato: il giudice di merito aveva escluso che l'accorpamento delle strutture avesse comportato il trasferimento integrale di competenze, personale, mezzi e responsabilità in capo al dirigente e aveva ritenuto non provato un effettivo aggravio lavorativo; inoltre aveva escluso la sovrapponibilità delle posizioni addotte a confronto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che, pur astrattamente ammissibile il richiamo all'azione di arricchimento, nel caso concreto mancasse la prova dell'indebito: il presunto risparmio di spesa dell'azienda era stato ricondotto a una razionalizzazione organizzativa e non a un vantaggio privo di causa, mentre l'asserito aumento di attività e responsabilità era stato escluso in fatto dalla Corte territoriale. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e, in quanto il ricorso è stato integralmente respinto, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità, ma non è stata idonea a scalfire gli accertamenti in fatto decisivi compiuti dal giudice di merito.
È richiamato dal ricorrente quale base normativa della pretesa alla retribuzione di posizione variabile in relazione all'incarico dirigenziale sanitario.
CCNL area dirigenza medico-veterinaria 1996, art. 51
È invocato come fonte contrattuale della disciplina della retribuzione di posizione e della sua parte variabile.
CCNL area dirigenza medico-veterinaria 2000, art. 40
È invocato come fonte contrattuale che avrebbe imposto la corresponsione dell'emolumento aggiuntivo anche prima della graduazione formale.
L'azione generale di arricchimento richiede un unico fatto costitutivo da cui derivino sia l'arricchimento sia la diminuzione patrimoniale, entrambi privi di causa; l'arricchimento può consistere anche in un risparmio di spesa, ma solo se ingiustificato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende inammissibili le censure sulle altre per difetto di interesse.
- In materia di dirigenza medica, la retribuzione di posizione variabile non contrattuale non è automaticamente dovuta in base al solo conferimento di un diverso o più ampio incarico: occorre il provvedimento di graduazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi, salvo diversa disciplina specifica e prova puntuale dei presupposti della pretesa.
- La disparità di trattamento non può essere invocata dal dipendente che rivendichi un emolumento privo di base se il pagamento sia stato illegittimamente corrisposto ad altri: in tal caso l'eventuale rimedio è il recupero di quanto indebitamente erogato ai beneficiari non aventi diritto, non l'estensione dell'illecito beneficio.
- L'azione di arricchimento senza causa è esperibile solo se l'arricchimento dell'uno e l'impoverimento dell'altro dipendono dallo stesso fatto e manchi per entrambi una giustificazione causale; un semplice risparmio di spesa dell'arricchito non basta se è effetto di una razionalizzazione organizzativa legittima o se non sia dimostrata la correlata spesa altrui senza causa.
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