Cassazione Civile, Ordinanza n. 27157/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico assunto da una azienda sanitaria locale chiedeva il riconoscimento di avere svolto, sin dall'assunzione, anche le funzioni di direttore di dipartimento del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e la conseguente corresponsione del trattamento economico aggiuntivo previsto dal CCNL dell'area dirigenza medica. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base dell'accertato svolgimento di fatto, da un lato, delle funzioni dipartimentali e, dall'altro, del coordinamento contemporaneo di due strutture complesse. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione ritenendo non provato l'incarico formale di direttore di dipartimento, né i requisiti tipici di tale funzione, e qualificando il coordinamento delle strutture come attività svolta nella veste di direttore di struttura complessa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, perché l'appello non avrebbe censurato una delle rationes decidendi del primo giudice; omessa pronuncia su eccezioni processuali e sul profilo del coordinamento di più strutture complesse; falsa applicazione dell'art. 39, comma 9, del CCNL 8.6.2000 e dell'art. 2126 c.c., sostenendo che il compenso aggiuntivo spettasse per il solo svolgimento di fatto delle funzioni di direzione di più strutture e che fosse irrilevante il mancato formale conferimento e la mancanza di concertazione con la direzione generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla seconda ragione posta a base della sentenza di primo grado, rilevando che l'appello aveva devoluto l'intera domanda relativa al riconoscimento delle funzioni di direttore di dipartimento e del correlato trattamento economico. Ha dichiarato inammissibile la censura di omessa pronuncia relativa a questioni processuali e infondata quella relativa al coordinamento di più strutture, poiché la Corte territoriale aveva espressamente qualificato tale attività come svolta in qualità di direttore di struttura complessa. Sul merito, ha affermato che il trattamento economico accessorio previsto per il direttore di struttura complessa e, a maggior ragione, per il direttore di dipartimento, presuppone il formale conferimento dell'incarico secondo le procedure legali e contrattuali e non può essere riconosciuto per mera esecuzione di fatto di attività organizzative o gestionali fuori da tali procedure. Ha ritenuto infine inammissibile il quarto motivo perché volto a una rivalutazione del fatto e dell'atto aziendale, preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza; la mancata impugnazione di una mera argomentazione o di un antecedente logico non determina acquiescenza sul punto.
L'omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali; inoltre non ricorre quando la sentenza abbia comunque esaminato la questione sostanziale dedotta.
art. 39, comma 9, CCNL 8.6.2000 Area dirigenza medica
Il trattamento economico aggiuntivo è correlato alle funzioni dirigenziali attribuite secondo il sistema legale e contrattuale e non è riconoscibile per il solo svolgimento di fatto di attività di coordinamento al di fuori delle procedure previste.
Non consente, nel caso esaminato, di ottenere il trattamento economico proprio dell'incarico dirigenziale non formalmente conferito secondo le procedure previste.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di falsa applicazione di legge è infondata quando la decisione di merito è conforme al principio secondo cui il compenso accessorio presuppone il conferimento valido dell'incarico.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le censure processuali sono scrutinabili nei limiti della loro effettiva configurabilità; non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito.
La dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, ma il trattamento economico accessorio e gli incarichi dipendono dalle funzioni attribuite e dalle responsabilità connesse, valorizzando anche le specifiche competenze professionali.
art. 15 ter d.lgs. n. 502/1992
L'incarico di direzione di struttura complessa deve essere attribuito dal direttore generale secondo procedure formalizzate e nel rispetto dei requisiti previsti.
art. 18 CCNL 8.6.2000
La preposizione temporanea a struttura complessa in attesa delle procedure selettive non attribuisce il trattamento economico connesso alla maggiore complessità della struttura.
Il ricorrente lo invoca per sostenere che gli obiettivi del dirigente sono fissati nell'atto di conferimento, ma la Corte non ne ricava un superamento del requisito del formale conferimento dell'incarico.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma soltanto su capi autonomi della decisione di primo grado; se l'appello investe la statuizione principale e i fatti posti a suo fondamento, non si consolida il giudicato su singole argomentazioni o su una mera premessa logica.
- L'omessa pronuncia non può essere invocata con riferimento a questioni processuali in senso stretto; la censura è infondata se il giudice d'appello ha comunque esaminato la questione sostanziale dedotta.
- Nel sistema della dirigenza sanitaria, il trattamento economico accessorio collegato a incarichi di direzione presuppone il valido conferimento dell'incarico secondo le procedure legali e contrattuali; il mero svolgimento di fatto di attività gestionali o di coordinamento non basta a fondare il diritto alla relativa maggiorazione retributiva.
- La qualificazione dell'attività svolta dal dirigente deve distinguere tra funzioni proprie della struttura complessa e funzioni ulteriori di direzione dipartimentale: il coordinamento di più unità operative, se non accompagnato da formale investitura e dai correlati rapporti con la direzione generale, resta attività riconducibile al ruolo formalmente attribuito.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione dei fatti, degli atti o delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale.
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