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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27152/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca anticipata dell'incarico di direttore di Dipartimento di un dirigente veterinario di azienda sanitaria, disposta a seguito di un riassetto organizzativo conseguente a legge regionale di accorpamento delle aziende sanitarie. Il lavoratore, revocato dall'incarico e dalla relativa indennità con effetto dal gennaio 2015, ha chiesto di essere mantenuto nel trattamento economico del direttore di Dipartimento fino alla naturale scadenza quadriennale dell'incarico e il pagamento delle differenze retributive fino al pensionamento. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d'appello l'ha accolta, condannando l'azienda al pagamento delle differenze retributive. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'azienda ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 9, comma 32, del d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 18, del d.l. 138/2011, sostenendo: (a) che la disciplina dell'art. 9, comma 32, varrebbe anche per la revoca anticipata dell'incarico disposta in dipendenza di processi di riorganizzazione, e non solo per il mancato rinnovo alla scadenza; (b) che il diritto alla conservazione del trattamento economico di cui all'art. 1, comma 18, sarebbe subordinato alla previsione, ove necessaria, di una compensazione finanziaria, circostanza che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 9, comma 32, del d.l. 78/2010 si applica soltanto all'ipotesi di scadenza dell'incarico dirigenziale e non alla revoca anticipata; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sull'art. 1, comma 18, del d.l. 138/2011, osservando che la condizione della compensazione finanziaria opera solo "ove necessario" e che nel giudizio di merito l'azienda non aveva allegato la necessità di reperire tale compensazione. Conseguentemente, è stata confermata la condanna dell'azienda al pagamento delle spese di legittimità e dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 9, comma 32, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

    la disciplina riguarda solo la scadenza dell'incarico dirigenziale e non la revoca anticipata; rafforza la discrezionalità dell'amministrazione nel non rinnovare l'incarico e nel conferire un incarico anche di valore economico inferiore.

  • art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011

    il dirigente revocato conserva il trattamento economico in godimento sino alla data prevista, a condizione che, ove necessario, sia prevista una compensazione finanziaria; la mancata allegazione della necessità di tale compensazione rende infondata la censura.

  • art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001

    richiamato per evidenziare la generale inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. al passaggio di incarichi dirigenziali e la discrezionalità dell'amministrazione nell'affidamento degli incarichi.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato come norma rispetto alla quale la disciplina degli incarichi dirigenziali pubblici opera in deroga, non imponendo la conservazione di mansioni o valore economico equivalenti nel passaggio tra incarichi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in presenza di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie sugli incarichi dirigenziali pubblici, l'art. 9, comma 32, del d.l. 78/2010 si riferisce testualmente e sistematicamente alla sola mancata conferma alla scadenza dell'incarico, non alla revoca anticipata disposta per ragioni organizzative.
  • La clausola che consente all'amministrazione di attribuire un incarico "anche di valore economico inferiore" valorizza la discrezionalità organizzativa dell'ente e non può essere estesa in via interpretativa a fattispecie diverse da quelle previste dal testo normativo.
  • La conservazione del trattamento economico prevista per il dirigente revocato dall'incarico opera entro i limiti della clausola "ove necessario" relativa alla compensazione finanziaria; se la parte interessata non allega e prova la necessità di tale compensazione, la censura sulla sua mancanza non può essere accolta.
  • In tema di incarichi dirigenziali pubblici, il giudizio di legittimità richiede che le doglianze siano supportate da specifiche allegazioni già svolte nel merito; non è sufficiente invocare in astratto esigenze di contenimento della spesa o pareri contabili estranei alla concreta ricostruzione del rapporto.
  • La disciplina degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, letta alla luce dell'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., tutela la durata dell'incarico e non un diritto indefinito alla conservazione del relativo trattamento economico oltre il termine o al di fuori delle ipotesi normativamente previste.

Come è indicizzato

MaterieDirigenti
RamiLavoroBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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