Cassazione Civile, Ordinanza n. 27140/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal cambio di affidatario in un appalto di servizi. I lavoratori, già dipendenti dell'impresa uscente, avevano visto cessare il rapporto a seguito della cessazione dell'appalto e, dal giorno successivo, erano stati assunti dal consorzio subentrante in forza della disciplina collettiva di settore sul passaggio diretto del personale. Essi hanno chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per la cessazione del precedente rapporto. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo che il rapporto con l'impresa uscente si fosse risolto per fatto del datore di lavoro e senza preavviso, che il nuovo rapporto con il subentrante fosse autonomo e che l'indennità avesse natura retributiva, dunque fosse dovuta anche in solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Il consorzio ricorrente ha censurato: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 invece dell'art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006; 2) violazione delle norme sulla solidarietà e del termine biennale di decadenza di cui all'art. 29, sostenendo che l'indennità sostitutiva del preavviso avrebbe natura risarcitoria e non rientrerebbe nei crediti retributivi coperti dalla solidarietà; 3) violazione dell'art. 2118 c.c., degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, deducendo che mancava un recesso dell'impresa uscente e che il passaggio al nuovo datore integrerebbe una risoluzione consensuale del primo rapporto, con conseguente esclusione dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi non adeguatamente censurata: da un lato, l'assenza di ultrapetizione perché il giudice può individuare la norma applicabile ai fatti allegati; dall'altro, la stessa applicabilità dell'art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006, con identico esito di condanna solidale. Ha ritenuto inammissibile anche la doglianza sulla decadenza biennale, perché la Corte d'appello aveva rilevato la mancanza di una tempestiva e specifica eccezione, profilo non efficacemente contestato. Nel merito, ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva e indennitaria, non risarcitoria, e rientra tra le obbligazioni per le quali opera la responsabilità solidale del committente e degli appaltatori/subappaltatori. Ha inoltre ribadito che, nel cambio appalto, la cessazione del primo rapporto non è risoluzione consensuale, ma evento riconducibile alla sfera del datore di lavoro; il nuovo rapporto con l'impresa subentrante è autonomo e non integra cessione del contratto. La Corte ha quindi confermato la condanna al pagamento dell'indennità e alle spese di lite, oltre agli effetti contributivi conseguenti al rigetto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non incorre in ultrapetizione se, a fronte dei fatti dedotti dalle parti, individua la norma giuridica applicabile anche diversa da quella invocata, purché non alteri petitum e causa petendi.
art. 29 d.lgs. 276/2003
La responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore copre le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro; l'indennità sostitutiva del preavviso vi rientra perché ha natura retributiva-indennitaria.
art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006
Nel caso concreto la disciplina degli appalti pubblici non esclude la solidarietà e può condurre al medesimo risultato applicativo di tutela del lavoratore.
art. 2118 c.c.
Il preavviso non ha efficacia reale: il rapporto si estingue immediatamente e, in mancanza di preavviso lavorato, sorge l'obbligo dell'indennità sostitutiva, dovuta anche se il lavoratore trovi subito altra occupazione.
art. 2697 c.c.
La censura sulla prova del recesso e sulla risoluzione consensuale non è fondata ove il giudice di merito abbia accertato in fatto la cessazione del rapporto per iniziativa datoriale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura motivazionale e di valutazione delle risultanze processuali, ma senza accoglimento del motivo.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il giudice di merito ha correttamente apprezzato gli atti di causa.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti del rigetto, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel cambio appalto, se il contratto collettivo prevede il passaggio diretto del personale ma non esclude espressamente l'indennità di preavviso, la cessazione del primo rapporto resta distinta dal nuovo rapporto instaurato con l'impresa subentrante e può far sorgere il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
- L'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva-indennitaria e non risarcitoria: perciò rientra, salvo diversa previsione normativa, tra i crediti coperti dalla responsabilità solidale in materia di appalto.
- L'obbligo di preavviso ex art. 2118 c.c. prescinde dalla prova di un danno concreto e sussiste anche se il lavoratore trova immediatamente una nuova occupazione.
- La risoluzione del rapporto per cessazione dell'appalto non può essere qualificata come risoluzione consensuale solo perché il lavoratore sia poi assunto dal subentrante; occorre una volontà abdicativa del lavoratore, che non può presumersi.
- In sede di legittimità, il motivo che denunci ultrapetizione è inammissibile se non attinge tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
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