Cassazione Civile, Ordinanza n. 13401/2026 del 09/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso era stato accolto in primo e secondo grado, con formazione del giudicato sul diritto al rimborso. In sede esecutiva l'Agenzia aveva però corrisposto solo il 50% della somma, richiamando la disciplina di cui all'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014. Il contribuente aveva quindi adito il giudice dell'ottemperanza per ottenere anche il residuo 50%. La CGT di secondo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo documentalmente provata l'insufficienza dei fondi stanziati. Con un unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 e dell'art. 15 preleggi, lamentando che il giudice dell'ottemperanza avesse negato il residuo pagamento senza attivare gli strumenti necessari all'esecuzione integrale del giudicato, in particolare senza nominare un commissario ad acta e senza considerare la possibilità dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice non può limitarsi a prendere atto dell'incapienza dei fondi e a rigettare la domanda, ma deve verificare le modalità di attuazione del giudicato e, in caso di insufficienza delle risorse, adottare i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione integrale, anche tramite nomina di un commissario ad acta e ricorso allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
costituisce il fondamento normativo dell'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni indicati
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
disciplina le modalità e i limiti attuativi del rimborso; l'eventuale incapienza dei fondi incide sul quomodo del pagamento ma non estingue il diritto sostanziale al rimborso
art. 16-octies D.L. n. 91/2017
modifica la disciplina del rimborso richiamata, incidendo sulle modalità di attuazione del credito restitutorio
ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi, rilevante per la verifica delle modalità di esecuzione del giudicato
nel giudizio di ottemperanza tributaria consente di denunciare non solo violazioni della disciplina specifica, ma anche altri error in procedendo del giudice dell'ottemperanza, inclusi mancato esercizio del potere-dovere di integrare il giudicato o omesso esame di pretese che avrebbero dovuto essere esaminate
richiamato quale parametro della denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato quale parametro della dedotta falsa applicazione delle norme di decisione
richiamato in relazione al giudicato formato sulla sentenza favorevole al contribuente
richiamato per l'efficacia vincolante del giudicato sostanziale
richiamato per l'applicabilità delle regole del processo civile al processo tributario nei limiti compatibili
art. 15 preleggi
richiamato nel ricorso come criterio interpretativo della disciplina applicabile
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
fondamento del motivo di ricorso per error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato in via eventuale anche come vizio di violazione di legge
art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996
consente, in presenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e mancanza di fondi, l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso
art. 1, comma 2, Protocollo n. 1 CEDU
la disciplina fiscale e la sua attuazione devono rispettare il giusto equilibrio e il principio di proporzionalità, non potendo tradursi in una falcidia del credito accertato
art. 1, comma 1, Protocollo n. 1 CEDU
richiamato per il principio del giusto equilibrio nella tutela dei diritti patrimoniali
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il controllo del giudice non si esaurisce nella mera verifica formale dell'esistenza di un giudicato, ma comprende il potere-dovere di interpretare e, se necessario, integrare il comando giudiziale per renderne possibile l'effettiva esecuzione.
- L'insufficienza o incapienza dei fondi stanziati per il rimborso fiscale non estingue né riduce in via definitiva il diritto sostanziale del contribuente al pagamento integrale accertato con sentenza passata in giudicato; essa incide solo sulle modalità attuative dell'adempimento.
- In presenza di incapienza finanziaria, il giudice dell'ottemperanza deve adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione integrale del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta e individuazione del quomodo esecutivo previsto dalla normativa di contabilità pubblica.
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria le censure possono riguardare anche errori procedimentali del giudice dell'ottemperanza, compreso il mancato esercizio del potere-dovere di dare attuazione piena al giudicato.
- La disciplina dei rimborsi fiscali per benefici connessi a eventi calamitosi va interpretata in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, evitando che limiti di disponibilità finanziaria si traducano in una compressione sproporzionata del credito patrimoniale riconosciuto dal giudice.
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