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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13401/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso era stato accolto in primo e secondo grado, con formazione del giudicato sul diritto al rimborso. In sede esecutiva l'Agenzia aveva però corrisposto solo il 50% della somma, richiamando la disciplina di cui all'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014. Il contribuente aveva quindi adito il giudice dell'ottemperanza per ottenere anche il residuo 50%. La CGT di secondo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo documentalmente provata l'insufficienza dei fondi stanziati. Con un unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 e dell'art. 15 preleggi, lamentando che il giudice dell'ottemperanza avesse negato il residuo pagamento senza attivare gli strumenti necessari all'esecuzione integrale del giudicato, in particolare senza nominare un commissario ad acta e senza considerare la possibilità dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice non può limitarsi a prendere atto dell'incapienza dei fondi e a rigettare la domanda, ma deve verificare le modalità di attuazione del giudicato e, in caso di insufficienza delle risorse, adottare i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione integrale, anche tramite nomina di un commissario ad acta e ricorso allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    costituisce il fondamento normativo dell'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni indicati

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    disciplina le modalità e i limiti attuativi del rimborso; l'eventuale incapienza dei fondi incide sul quomodo del pagamento ma non estingue il diritto sostanziale al rimborso

  • art. 16-octies D.L. n. 91/2017

    modifica la disciplina del rimborso richiamata, incidendo sulle modalità di attuazione del credito restitutorio

  • art. 29 D.L. n. 162/2019

    ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi, rilevante per la verifica delle modalità di esecuzione del giudicato

  • art. 70 D.Lgs. n. 546/1992

    nel giudizio di ottemperanza tributaria consente di denunciare non solo violazioni della disciplina specifica, ma anche altri error in procedendo del giudice dell'ottemperanza, inclusi mancato esercizio del potere-dovere di integrare il giudicato o omesso esame di pretese che avrebbero dovuto essere esaminate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro della denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta falsa applicazione delle norme di decisione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato formato sulla sentenza favorevole al contribuente

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'efficacia vincolante del giudicato sostanziale

  • art. 49 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per l'applicabilità delle regole del processo civile al processo tributario nei limiti compatibili

  • art. 15 preleggi

    richiamato nel ricorso come criterio interpretativo della disciplina applicabile

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    fondamento del motivo di ricorso per error in procedendo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato in via eventuale anche come vizio di violazione di legge

  • art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996

    consente, in presenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e mancanza di fondi, l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso

  • art. 1, comma 2, Protocollo n. 1 CEDU

    la disciplina fiscale e la sua attuazione devono rispettare il giusto equilibrio e il principio di proporzionalità, non potendo tradursi in una falcidia del credito accertato

  • art. 1, comma 1, Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato per il principio del giusto equilibrio nella tutela dei diritti patrimoniali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il controllo del giudice non si esaurisce nella mera verifica formale dell'esistenza di un giudicato, ma comprende il potere-dovere di interpretare e, se necessario, integrare il comando giudiziale per renderne possibile l'effettiva esecuzione.
  • L'insufficienza o incapienza dei fondi stanziati per il rimborso fiscale non estingue né riduce in via definitiva il diritto sostanziale del contribuente al pagamento integrale accertato con sentenza passata in giudicato; essa incide solo sulle modalità attuative dell'adempimento.
  • In presenza di incapienza finanziaria, il giudice dell'ottemperanza deve adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione integrale del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta e individuazione del quomodo esecutivo previsto dalla normativa di contabilità pubblica.
  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria le censure possono riguardare anche errori procedimentali del giudice dell'ottemperanza, compreso il mancato esercizio del potere-dovere di dare attuazione piena al giudicato.
  • La disciplina dei rimborsi fiscali per benefici connessi a eventi calamitosi va interpretata in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, evitando che limiti di disponibilità finanziaria si traducano in una compressione sproporzionata del credito patrimoniale riconosciuto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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