Cassazione Civile, Ordinanza n. 13371/2026 del 09/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato imposta ritenendo utilizzate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato il rigetto dell'appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Tuttavia il ricorso risultava diretto e notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto distinto e non parte del giudizio di merito, mentre la vera controparte nei gradi precedenti era l'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso per errata notificazione al soggetto privo di legittimazione a resistere.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto decisivo che il ricorso fosse stato notificato a un soggetto diverso dalla parte del giudizio di merito, cioè all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non era stata parte nei precedenti gradi ed era quindi priva di legittimazione a resistere in cassazione. La successiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate non ha sanato il vizio, perché non si trattava di nullità della notificazione ma di decadenza dal potere di impugnare per mancata notificazione nel termine di legge alla parte legittimata. La Corte ha inoltre applicato le conseguenze economiche previste per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, condannando la ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma richiamata come parametro del secondo motivo per vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi.
artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati dalla ricorrente a fondamento della censura sulla ripresa IVA per fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamato come norma sull'onere della prova nella contestazione della ripresa fiscale.
artt. 167 e 168 Direttiva 2006/112/CE
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze in materia di IVA.
Richiamati nel secondo motivo per lamentare errori nella valutazione delle prove.
Richiamati per affermare che la notificazione del ricorso deve avvenire nel termine di decadenza alla parte legittimata a resistere.
Utilizzato nel procedimento accelerato; la proposta ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità e la Corte ne ha fatto applicazione anche ai fini delle conseguenze economiche.
Norma richiamata per il deposito della memoria della ricorrente.
Applicato per la condanna al pagamento di somme conseguenti alla declaratoria di inammissibilità, in linea con la disciplina dell'abuso del processo.
Usato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte.
Usato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 6 CEDU
Richiamato per chiarire che il diritto di accesso al giudice non è assoluto e può subire limiti processuali, come quelli derivanti dalle decadenze impugnatorie.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se è diretto e notificato a un soggetto che non è stato parte del giudizio di merito e che, quindi, non è legittimato a resistere nel giudizio di impugnazione.
- La costituzione in cassazione della parte effettivamente legittimata a resistere non sana la mancata notificazione del ricorso nei suoi confronti quando il vizio non riguarda una nullità della notifica, ma la decadenza dal potere di impugnare.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione occorre che il destinatario della notificazione sia correttamente identificato in relazione alla sua qualità di parte del processo definito con la sentenza impugnata; l'errore di individuazione del soggetto passivamente legittimato comporta il passaggio in giudicato della sentenza.
- Il principio di autoresponsabilità impone alla parte impugnante di individuare correttamente il destinatario dell'atto di impugnazione e di eseguire la notifica nel termine di legge; tale onere non è sproporzionato quando la parte da evocare è chiaramente indicata negli atti di merito.
- Nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, la conferma della proposta di definizione consente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c., in quanto la mancata conformazione alla valutazione del proponente può integrare un indice di abuso del processo.
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