Cassazione Civile, Ordinanza n. 13375/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento con cui venivano recuperate somme non versate nell'ambito della definizione agevolata dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi per gli eventi sismici dell'ottobre 2002 in Molise. La contribuente aveva presentato istanza di definizione e rateizzazione delle somme dovute; a seguito di controlli, l'Ufficio aveva riscontrato un pagamento solo parziale delle rate e aveva iscritto a ruolo gli importi residui, con interessi e sanzioni. La CGT di secondo grado aveva annullato la cartella ritenendo insufficiente la motivazione, perché non indicava quali rate fossero rimaste insolute o parzialmente pagate e perché una motivazione completa sarebbe stata ricavabile solo da documentazione prodotta successivamente dall'Agenzia. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 25 d.P.R. n. 602/1973, art. 3 l. n. 241/1990 e art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che la cartella era sufficientemente motivata perché il credito derivava direttamente dalla domanda di definizione agevolata presentata dalla stessa contribuente, la quale conosceva già presupposti e importi della pretesa; inoltre il richiamo ai tributi sospesi e alla disciplina agevolativa consentiva di individuare senza incertezze la base del recupero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché, in una fattispecie in cui la cartella consegue al mancato pagamento di rate dovute in base a una procedura di definizione agevolata scelta dalla stessa contribuente, non è necessaria una motivazione specifica analoga a quella richiesta per un atto impositivo originario: è sufficiente il richiamo alla definizione e agli importi residui, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. La sentenza della CGT di secondo grado è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
è richiamato come parametro della censura sulla motivazione degli atti impositivi e della cartella, ma la Corte ritiene che nel caso concreto l'onere motivazionale fosse assolto per relationem alla domanda di definizione agevolata e alla conoscenza già in capo al contribuente dei presupposti della pretesa
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
è invocato quale norma sulla cartella di pagamento e sul relativo contenuto motivazionale; la Corte lo considera compatibile con una motivazione sintetica quando il debito discende da un atto o da una scelta del contribuente già noti
la Corte esclude che, nella specie, fosse necessaria una motivazione ulteriore rispetto al richiamo degli elementi già noti e desumibili dalla procedura agevolativa
è richiamato come norma generale sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; la Corte ne applica il principio in modo non formalistico, reputando sufficiente la conoscibilità della pretesa da parte del contribuente
art. 4 d.l. n. 245 del 4 novembre 2002
ha previsto la sospensione dei termini per gli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici in Molise del 2002
art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185 del 29 novembre 2008
ha introdotto la restituzione agevolata delle somme dovute per i tributi oggetto di sospensione
art. 3, comma 2, legge n. 201 del 2008
è richiamato quale base normativa della definizione agevolata e della restituzione delle somme sospese
art. 3, comma 4, d.l. n. 162 del 2008
prevede che il mancato pagamento delle somme dovute per la definizione non ne determina l'inefficacia e consente il recupero delle somme non corrisposte, con applicazione di sanzioni e interessi e riscossione coattiva delle rate non pagate
art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per il recupero coattivo delle somme non pagate alle scadenze previste
richiamato, insieme all'art. 14 d.P.R. n. 602/1973, quale disciplina del recupero delle somme non corrisposte alle scadenze
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento consegue all'omesso versamento di rate dovute in base a una definizione agevolata o a un'istanza presentata dal contribuente, l'onere di motivazione può ritenersi assolto anche con un richiamo sintetico alla procedura presupposta, perché il destinatario è già a conoscenza dei fatti costitutivi del debito.
- La motivazione della cartella va apprezzata in concreto: se il credito tributario non deriva da un accertamento autonomo dell'Amministrazione, ma da una scelta e da dati già nella disponibilità del contribuente, non è necessario riprodurre analiticamente tutti i passaggi della pretesa.
- L'integrazione successiva della motivazione non è il tema decisivo quando l'atto, letto alla luce del rapporto preesistente e della documentazione già conosciuta dal contribuente, consente comunque di identificare la ragione e l'ammontare del debito.
- Nel caso di omesso pagamento di rate relative a una definizione agevolata, la cartella può limitarsi a recuperare le somme residue, interessi e sanzioni, senza dover reiterare gli elementi già ricavabili dall'adesione del contribuente alla procedura.
- Il principio di sufficienza della motivazione non opera in astratto ma secondo il criterio della effettiva conoscenza, da parte del contribuente, della natura e della misura della pretesa erariale.
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