Cassazione Civile, Ordinanza n. 13373/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2014, con recupero a tassazione per l'utilizzo di fatture afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti. La commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società e la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto dell'appello. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE; con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. L'Agenzia delle entrate ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché notificato non alla parte del giudizio di merito, ma all'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto distinto e non presente nei precedenti gradi. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione: il ricorso era stato diretto e notificato a un soggetto diverso da quello legittimato a resistere; la costituzione dell'Agenzia delle entrate non ha sanato il vizio, poiché qui non si trattava di nullità della notificazione ma di decadenza dal potere di impugnazione per mancata notifica alla parte corretta entro i termini di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che l'impugnazione era stata notificata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto autonomo e non parte dei giudizi di merito, mentre la controparte corretta era l'Agenzia delle entrate. Ha escluso che la successiva costituzione di quest'ultima potesse sanare il vizio, poiché la mancata notifica alla parte legittimata ha determinato decadenza dal potere di impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'art. 380-bis c.p.c., al pagamento delle somme ivi previste, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
indicato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
richiamato per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili e per la valutazione tipica dei presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria da parte della ricorrente.
applicato in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta, quale ipotesi normativa di abuso del processo e responsabilità aggravata.
richiamato in relazione al termine per proporre l'impugnazione.
richiamato in relazione al termine lungo per la notificazione del ricorso, la cui inosservanza ha determinato la decadenza dal potere di impugnare.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione in materia IVA.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione in materia IVA.
invocato dalla ricorrente con riferimento al riparto dell'onere della prova.
artt. 167 e 168 Direttiva 2006/112/CE
invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla disciplina IVA e sul diritto alla detrazione.
richiamati nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 6 CEDU
richiamato per affermare che il diritto di accesso al giudice non è assoluto ed è soggetto a limiti procedurali ragionevoli.
art. 4 l. n. 260 del 1958
menzionato nei richiami giurisprudenziali sull'errore di identificazione del destinatario dell'atto, ma ritenuto non applicabile al caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere notificato alla parte che ha partecipato al giudizio di merito ed è legittimata a resistere; la notificazione a un soggetto diverso, autonomo e distinto, non consente di instaurare validamente il contraddittorio.
- Quando l'impugnazione non viene notificata nel termine di legge alla parte legittimata a resistere, non si è in presenza di una mera nullità sanabile della notificazione, ma di decadenza dal potere di impugnare, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.
- La successiva costituzione in cassazione della parte effettivamente legittimata non sana il vizio originato dalla mancata notificazione del ricorso a tale parte entro i termini di legge.
- L'errore nell'individuazione del destinatario dell'atto di impugnazione è imputabile alla parte ricorrente secondo il principio di autoresponsabilità e non è scusabile quando l'identificazione della controparte processuale era chiara nei gradi di merito.
- Il diritto di accesso al giudice può essere sottoposto a limiti processuali e decadenziali ragionevoli; il rispetto dei termini di impugnazione e della corretta notificazione dell'atto è compatibile con l'art. 6 CEDU.
- Nei procedimenti definiti in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la mancata adesione alla valutazione proposta può integrare il presupposto per la condanna ex art. 96 c.p.c., quale ipotesi di abuso del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13370/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13371/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13372/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13374/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13375/2026 del 09/05/2026
- ordinanza_civile · 9 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13376/2026 del 09/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →