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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13372/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2011, con cui venivano recuperate imposte per l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In cassazione la parte soccombente proponeva tre motivi: (1) violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 167 e 168 della Direttiva 2006/112/CE; (2) vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per avere la CTR trascurato un motivo d’appello relativo alla mancata consapevolezza della partecipazione a una operazione soggettivamente inesistente con riferimento a un fornitore indicato in atti. In via preliminare, però, la ricorrente aveva notificato il ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione anziché all’Agenzia delle Entrate, che era la vera controparte nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo che l’atto di impugnazione fosse stato diretto e notificato a un soggetto diverso da quello che era stato parte del giudizio di merito e che era legittimato a resistere in cassazione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, destinataria della notifica, era estranea ai precedenti gradi di giudizio e priva di legittimazione passiva nel giudizio di cassazione relativo alla sentenza impugnata. La successiva costituzione dell’Agenzia delle Entrate con controricorso non ha sanato il vizio, perché non si trattava di nullità della notificazione ma di decadenza dal potere di impugnare per mancata notificazione al soggetto corretto entro il termine di legge. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    individua i vizi dedotti a fondamento del ricorso, ma non consente di superare la decadenza derivante dalla notifica diretta a soggetto privo di legittimazione a resistere.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del vizio motivazionale/probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del vizio motivazionale/probatorio.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per contestare il recupero IVA relativo a fatture soggettivamente inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per contestare il recupero IVA relativo a fatture soggettivamente inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sulla consapevolezza della partecipazione all’operazione inesistente.

  • artt. 167 e 168 Direttiva 2006/112/CE

    richiamati in relazione al regime del diritto alla detrazione IVA.

  • art. 325 c.p.c.

    evocato come termine entro cui notificare validamente l’impugnazione alla parte legittimata a resistere.

  • art. 327 c.p.c.

    evocato come termine ultimo per la notificazione dell’impugnazione alla parte legittimata a resistere.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente, ritenuta non idonea a sanare l’erronea notificazione.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di inammissibilità.

  • art. 4 l. n. 260 del 1958

    menzionato in relazione all’errore di identificazione del notificatario, ma ritenuto non applicabile al caso di specie perché non sussisteva obiettiva incertezza sul soggetto da evocare.

  • art. 6 CEDU

    richiamato per affermare che il diritto di accesso al giudice non è assoluto e può essere soggetto a limiti processuali, inclusa la decadenza dall’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se è diretto e notificato a un soggetto diverso da quello che è stato parte del giudizio di merito e che, pertanto, è l’unico legittimato a resistere nel giudizio di impugnazione.
  • La costituzione in cassazione della parte effettivamente legittimata a resistere non sana la mancata notificazione del ricorso nei suoi confronti quando il vizio non attiene alla nullità della notificazione, ma alla decadenza dal potere di impugnare per decorso del termine senza valida evocazione della controparte corretta.
  • L’individuazione del destinatario dell’impugnazione incombe sulla parte impugnante secondo un principio di autoresponsabilità: l’errore nell’identificazione del soggetto passivo non è scusabile quando la parte fosse in grado di riconoscere senza incertezza chi fosse la controparte del giudizio di merito.
  • Il diritto di accesso al giudice, anche in cassazione, non impedisce l’applicazione di preclusioni e termini decadenziali previsti dall’ordinamento processuale, purché non impongano oneri sproporzionati alla parte.
  • Quando si denuncia una violazione relativa al merito di una controversia tributaria, la Corte può arrestarsi al rilievo preliminare dell’inammissibilità dell’impugnazione, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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