Cassazione Civile, Ordinanza n. 02747/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2013 emesso da un comune su un immobile di proprietà del contribuente. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'abitazione dovesse essere considerata casa familiare e quindi beneficiare del regime agevolativo/esentativo per l'abitazione principale, in quanto successivamente assegnata alla moglie in sede di separazione per viverci con i figli. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente valorizzando il decreto presidenziale di assegnazione dell'immobile. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo che la CTR non avrebbe considerato la distanza temporale tra il decreto di separazione del 2019 e l'imposta riferita al 2013; secondo, violazione dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 sull'IMU, sostenendo che non spetterebbe alcuna agevolazione quando i coniugi risiedono in immobili situati in comuni diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse affetta da anomalia motivazionale rilevante in cassazione, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua e non meramente apparente, avendo affermato che il contribuente aveva dimostrato la natura di casa familiare dell'immobile tramite il decreto di assegnazione alla moglie con i figli. Sul secondo motivo ha richiamato la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011 nella parte in cui penalizzava il nucleo familiare, chiarendo che ciascun coniuge o componente di un'unione civile può beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale ove ne ricorrano i presupposti, anche se le dimore si trovano in comuni diversi; ha inoltre osservato che la declaratoria non si estende alle seconde case. Poiché il comune non aveva dedotto specificamente che l'immobile non avesse i requisiti dell'abitazione principale né aveva chiesto di essere rimesso in termini rispetto alla sopravvenienza, il motivo è stato respinto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi denunciabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più sindacabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La motivazione meramente apparente integra violazione dell'obbligo di esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Nel processo tributario la sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto; l'omissione determina motivazione apparente.
La disciplina dell'IMU sull'abitazione principale non può essere applicata in modo da penalizzare il nucleo familiare; la lettura costituzionalmente orientata è stata incisa dalla declaratoria di illegittimità parziale della Corte costituzionale.
art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201/2011
È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui, riferendosi al nucleo familiare, finiva per escludere il beneficio in modo discriminatorio.
art. 13, comma 2, quinto periodo, D.L. n. 201/2011
La Corte costituzionale ne ha esteso gli effetti anche alle norme che limitavano l'esenzione a uno solo degli immobili nel medesimo comune.
comma 741, lettera b), L. n. 160 del 2019
È stata menzionata come disposizione ulteriormente investita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, nella parte in cui imponeva una sola agevolazione per residenze e dimore abituali diverse dei componenti del nucleo familiare.
art. 5-decies D.L. n. 146/2021
È richiamato come norma che aveva introdotto una disciplina reattiva rispetto all'orientamento giurisprudenziale poi superato dalla Corte costituzionale.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha ravvisato una violazione del principio di eguaglianza nella disciplina che penalizzava i coniugi o uniti civilmente rispetto ad altre situazioni analoghe.
art. 31 Cost.
La disciplina fiscale censurata risultava lesiva della protezione costituzionale della famiglia.
art. 53 Cost.
La normativa sull'IMU, letta in senso penalizzante per il nucleo familiare, è stata ritenuta incompatibile con il principio di capacità contributiva.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con la mera insufficienza argomentativa, ma richiede una reale anomalia motivazionale rilevante sul piano costituzionale, quale motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- Nel processo tributario, la sentenza è validamente motivata quando rende comprensibile l'iter logico seguito dal giudice e consente di verificare che la decisione sia stata assunta sulla base delle prove acquisite; non è necessario che siano esplicitati in modo minuzioso tutti i passaggi fattuali.
- La disciplina dell'IMU sull'abitazione principale deve essere interpretata in modo conforme ai principi costituzionali, evitando effetti discriminatori nei confronti del nucleo familiare composto da coniugi o uniti civilmente che, per ragioni oggettive, dimorino e risiedano in luoghi diversi.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale in materia di abitazione principale non può essere letta come estensione indiscriminata del beneficio alle seconde case; spetta all'amministrazione verificare e contestare la sussistenza in concreto dei presupposti dell'agevolazione.
- Chi contesta in cassazione l'applicazione di un beneficio fiscale deve dedurre specificamente la mancanza dei presupposti sostanziali del beneficio; in difetto, la censura non può essere accolta sulla sola base di un'astratta regola generale ormai superata dalla pronuncia costituzionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02654/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02655/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02657/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02658/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02659/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →