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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02659/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuta)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da un soggetto che, a seguito dell’assegnazione dell’immobile già in comproprietà con l’ex coniuge, sosteneva di aver trovato l’appartamento in stato di danneggiamento e di spoglio di alcuni arredi e componenti. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo responsabile la controparte per i danni all’immobile sito in Nuoro. In appello, invece, la domanda era stata rigettata: la Corte territoriale aveva ritenuto che, per una parte dei beni (porte, radiatori, ringhiere, sanitari, mobili), operasse il giudicato penale di assoluzione ex art. 652 c.p.p. intervenuto a favore della convenuta in relazione alla contestazione di sottrazione di cose comuni; per la diversa voce relativa alla rimozione di piastrelle e pavimenti, aveva escluso il risarcimento per difetto di prova del quantum, evidenziando che in appello mancava il fascicolo di parte contenente la perizia usata in primo grado e che non esiste un principio di immanenza della prova nel giudizio di appello. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell’art. 652 c.p.p., sostenendo che l’assoluzione penale non avrebbe potuto precludere l’accertamento della responsabilità civile, perché il tema della responsabilità penale per sottrazione di cose comuni non coinciderebbe con il titolo della responsabilità civile per danni all’immobile e ai beni comuni; con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente considerato le circostanze poste a base della richiesta risarcitoria. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che il giudicato penale di assoluzione ha efficacia preclusiva nel giudizio civile solo quando contenga un accertamento specifico e positivo sull’insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell’imputato, mentre non impedisce al giudice civile di procedere a un autonomo accertamento dei fatti quando l’illecito civile abbia un titolo diverso da quello penale. Ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva distinto correttamente le varie voci di danno e che, per la parte residua, la decisione di rigetto per difetto di prova del danno non era stata specificamente censurata. È stato anche evidenziato che il ricorrente non aveva attaccato un’ulteriore autonoma ratio decidendi relativa all’estinzione del giudizio civile per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale con riguardo ai beni oggetto di sottrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di appello che aveva escluso il risarcimento del danno. Ha ritenuto corretta la lettura dell’art. 652 c.p.p. fatta dalla Corte territoriale: il giudicato penale di assoluzione operava solo per le condotte e i beni effettivamente compresi nell’accertamento penale, mentre per le altre voci di danno il rigetto era giustificato dal difetto di prova del quantum. La Suprema Corte ha inoltre osservato che una specifica ratio decidendi della sentenza impugnata non era stata censurata dal ricorrente, con ulteriore consolidamento della decisione di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 652 c.p.p.

    Il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile di danni solo quando accerti in modo specifico l’insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell’imputato; se l’accertamento penale riguarda elementi non coincidenti con l’illecito civile dedotto, il giudice civile può procedere autonomamente.

  • art. 654 c.p.p.

    È richiamato insieme all’art. 652 c.p.p. per affermare che, anche nei diversi giudizi civili, l’effetto preclusivo del giudicato penale opera solo nei limiti dell’effettivo accertamento del fatto.

  • art. 83 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione, per i procedimenti instaurati anteriormente alla riforma del 2009, la procura speciale, se non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata recante gli elementi essenziali del giudizio.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45

    La modifica dell’art. 83 c.p.c. si applica solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, non ai procedimenti pendenti o anteriori.

  • art. 378 c.p.c.

    È menzionato per il deposito di memoria da parte del nuovo difensore della controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato penale di assoluzione spiega efficacia vincolante nel successivo giudizio civile solo se concerne in modo specifico il medesimo fatto storico nella sua materialità o la partecipazione dell’imputato; se invece l’assoluzione dipende dalla mancanza di elementi del reato non coincidenti con il fatto costitutivo dell’illecito civile, il giudice civile conserva piena autonomia di accertamento.
  • Quando la domanda civile riguarda danni ulteriori o diversi rispetto ai beni o alle condotte oggetto dell’accertamento penale, occorre una valutazione autonoma delle singole voci di danno, non essendo sufficiente il mero richiamo alla sentenza penale.
  • In appello, la parte che intenda ottenere il risarcimento ha l’onere di fornire o comunque rinnovare la prova dell’entità del danno; non opera un principio generale di immanenza della prova che consenta di prescindere dal materiale istruttorio disponibile nel grado di impugnazione.
  • La parte che impugna una sentenza deve censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione, altrimenti il rigetto dell’impugnazione può essere confermato anche per la mancata critica di una sola di esse.
  • Nel giudizio di cassazione, per i procedimenti soggetti alla disciplina previgente, la procura speciale rilasciata al difensore deve rispettare rigorosamente le forme previste dall’art. 83 c.p.c.; la mancanza della forma richiesta comporta nullità della procura e inammissibilità dell’atto difensivo collegato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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