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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02658/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una ripartizione ereditaria tra tre eredi del de cuius, definita dapprima con una scrittura privata del 1/10/2008 e poi, secondo la tesi della convenuta, con una successiva scrittura del 20/05/2009 relativa al ricavato della vendita di un immobile comune. L'attrice chiedeva l'accertamento che la somma di 400.000 euro ricavata dalla vendita del bene fosse stata trattenuta dalla madre e la condanna di quest'ultima al pagamento di un terzo del ricavato, al netto delle somme eventualmente pagate per estinguere i debiti del defunto. Il Tribunale accoglieva la domanda in parte, ritenendo che la scrittura del 2009 non superasse quella del 2008 e che la convenuta avesse trattenuto 321.495,42 euro senza corrispondere nulla all'attrice. In appello la decisione veniva confermata nel dispositivo, ma con motivazione fondata sul disconoscimento della scrittura del 2009 ascritto all'attrice. Con il ricorso per cassazione la convenuta deduceva, in sintesi: violazione del giudicato interno e dell'art. 346 c.p.c. per avere la corte territoriale considerato come ancora rilevante un'eccezione (il disconoscimento della scrittura del 2009) non riproposta in appello e quindi rinunciata; violazione dell'art. 112 c.p.c. per essere stata pronunciata su eccezione non sollevata; erronea qualificazione della scrittura come disconosciuta; omesso esame delle prove e dei fatti non contestati; erronea valutazione sulla simulazione del prezzo di vendita; erronea valutazione della prova del pagamento di 100.000 euro a terzo creditore. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti in cui censurava la violazione dell'art. 346 c.p.c., poiché la corte d'appello aveva utilizzato un'eccezione rigettata in primo grado e non espressamente riproposta dall'appellata, quindi da considerarsi rinunciata. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per violazione dell'art. 346 c.p.c., rilevando che l'eccezione relativa al disconoscimento della scrittura privata del 20/05/2009, non riproposta in appello dalla parte che l'aveva invocata, doveva intendersi rinunciata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazioni processuali, in particolare su giudicato interno, ultrapetizione e gestione delle eccezioni in appello.

  • art. 2909 c.c.

    È evocato in relazione al giudicato interno, ma la decisione si concentra sulla disciplina dell'art. 346 c.p.c. quanto alla rinuncia alle eccezioni non riproposte.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di appello incidentale e regime delle difese in secondo grado.

  • art. 345, co. 2, c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non è la base decisiva della pronuncia.

  • art. 346 c.p.c.

    Norma decisiva: le eccezioni non accolte in primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate; la corte d'appello non poteva fondare la decisione su un'eccezione non riproposta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare pronuncia su eccezione non sollevata; il motivo non è esaminato autonomamente perché assorbito dal primo.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione della conformità o efficacia della scrittura privata.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nella lettura della scrittura privata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla dedotta omessa considerazione di fatti e prove nel processo.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla simulazione del prezzo di vendita.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prova della simulazione.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla simulazione, ma non decisivo nella pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla valutazione della prova del pagamento di 100.000 euro.

Massime di principio

  • In appello, le eccezioni non accolte dal primo giudice devono essere espressamente riproposte dalla parte interessata; in mancanza, si intendono rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e il giudice di secondo grado non può fondare la decisione su di esse.
  • La motivazione della sentenza d'appello non può validamente poggiare su una questione o eccezione che, pur discussa in primo grado, non sia stata ritualmente mantenuta in secondo grado dalla parte onerata della riproposizione.
  • Quando il primo motivo di ricorso coglie una violazione processuale decisiva che impone la cassazione, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non sono esaminati nel merito.
  • La violazione dell'art. 346 c.p.c. può sussistere anche se il dispositivo della sentenza d'appello coincide con quello di primo grado, ove la motivazione si basi su un presupposto difensivo ormai rinunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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