Cassazione Civile, Ordinanza n. 02654/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dall'approvazione, da parte del Tribunale di Bari, del rendiconto di gestione presentato dall'amministratore giudiziario e dal coadiutore nominati in un procedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto immobili e partecipazioni sociali riferibili a più società, tra cui il consorzio poi fallito. Il ricorrente contestava, con due censure, la decisione nella parte in cui: a) riteneva che i compensi liquidati in acconto all'amministratore giudiziario e al coadiutore, in caso di revoca del sequestro, non dovessero essere posti tutti a carico dello Stato, ma seguissero le regole generali dell'art. 42 del d.lgs. n. 159/2011; b) considerava legittimo l'utilizzo di somme sequestrate riferibili al consorzio fallito per spese di gestione relative ad altri soggetti, nonostante la revoca del sequestro. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle due doglianze, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso: trattandosi di impugnazione avverso un provvedimento relativo alla liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice nel processo penale, il ricorso doveva essere proposto nelle forme del rito civile, con notifica del ricorso introduttivo; essendo stato invece proposto secondo le forme del rito penale e senza notificazione ad alcuno, risultava inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'impugnazione avverso il provvedimento concernente la liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposta nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, quindi con notifica del ricorso e successivo deposito. Poiché nel caso concreto il ricorso era stato introdotto nelle forme del rito penale e non risultava notificato, la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità. Non sono state adottate statuizioni sulle spese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43, quinto comma, d.lgs. n. 159/2011
indicato come base del ricorso avverso il provvedimento impugnato, ma non decisivo ai fini dell'esito, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per errori nel rito
art. 42 del d.lgs. n. 159/2011
oggetto delle censure del ricorrente in tema di imputazione dei compensi dell'amministratore giudiziario e di utilizzo delle somme sequestrate; la Corte non ne ha esaminato il merito per l'inammissibilità
art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile, con notifica del ricorso introduttivo e successivo deposito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'impugnazione dei provvedimenti relativi alla liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice emessi nel processo penale va proposta con le forme del rito civile previste dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, non con quelle del rito penale.
- Se il ricorso per cassazione è introdotto con il rito errato e senza notificazione alla controparte o agli interessati, esso è inammissibile a prescindere dal merito delle doglianze.
- Quando il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- Le questioni sostanziali sull'imputazione dei compensi dell'amministratore giudiziario e sull'utilizzo delle somme sequestrate non vengono esaminate se il ricorso è processualmente inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02655/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02657/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02658/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02659/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02660/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →