Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un conducente ha impugnato un verbale di contestazione per violazione dell'art. 142, comma 9-bis, c.d.s., accertata mediante telelaser su strada extraurbana. Nei gradi di merito l'opposizione era stata respinta: il giudice di pace aveva ritenuto legittimo l'accertamento e il tribunale aveva confermato, rilevando che lo strumento Telelaser LT 20-20 risultava regolarmente omologato e sottoposto a taratura annuale, che la verifica di funzionalità era stata attestata dagli agenti, e che la segnalazione della postazione di controllo e la distanza del preavviso erano adeguate. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostenendo che la fede privilegiata del verbale non si estendesse alle dichiarazioni degli agenti circa la funzionalità dello strumento; 2) violazione dell'art. 45, comma 6, e dell'art. 142, comma 6, c.d.s., come integrati dalla disciplina regolamentare del D.M. n. 282/2017 e dalla sentenza Corte cost. n. 113/2015, per asserita mancanza del requisito di funzionalità del telelaser; 3) violazione dell'art. 142, comma 6-bis, c.d.s. e della relativa disciplina attuativa, per la ritenuta non obbligatorietà di segnali temporanei; 4) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla presegnalazione con soli segnali permanenti, alla mancata pianificazione concordata della postazione e alla non sistematicità dell'impiego del dispositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, precisando che, pur non essendo corretto in astratto il richiamo alla fede privilegiata per quelle specifiche attestazioni, la motivazione del tribunale era comunque conforme a diritto perché supportata da documentazione sufficiente a dimostrare omologazione, matricola identificativa, taratura metrologica annuale e conseguente legittima utilizzabilità del telelaser al momento dell'accertamento. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione la questione della necessità di segnale mobile oltre a quello fisso. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, sia per il divieto di riesame delle questioni già decise in modo conforme dai giudici di merito, sia perché fondato su una deduzione nuova già ritenuta inammissibile. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva della resistente.
Norme richiamate
norma violata secondo il verbale, posta a base della sanzione per eccesso di velocità accertato con apparecchio elettronico.
richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova circa la funzionalità dello strumento di rilevazione.
richiamato per contestare l'estensione della fede privilegiata del verbale alle attestazioni degli agenti sulla funzionalità del telelaser.
invocato come parametro di legittimità dell'accertamento con apparecchi di rilevazione della velocità.
richiamato insieme alla disciplina regolamentare per sostenere l'illegittimità dell'accertamento in difetto di funzionalità dello strumento.
invocato per affermare l'obbligatorietà di specifiche modalità di presegnalazione delle postazioni di controllo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del motivo sull'omesso esame di fatti decisivi.
richiamato per l'inammissibilità del motivo che attinge una questione decisa in modo conforme nei due gradi di merito.
D.M. n. 282 del 13 giugno 2017
richiamato quale regolamento attuativo della disciplina sugli strumenti di rilevazione della velocità, con riferimento ai punti dell'allegato relativi a funzionalità e segnalazione.
Corte cost. n. 113/2015
richiamata come pronuncia che ha imposto l'adeguamento della disciplina sulla taratura degli strumenti di rilevazione della velocità.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a verbale per eccesso di velocità, la legittimità dell'accertamento con strumento elettronico è sufficientemente dimostrata quando il verbale e la documentazione acquisita attestino omologazione/identificazione dello strumento, taratura periodica nei termini e verifiche di funzionalità compiute secondo la disciplina applicabile.
- La fede privilegiata del verbale non può essere estesa in modo automatico a qualsiasi affermazione degli agenti; tuttavia, se la decisione di merito è comunque sorretta da riscontri documentali idonei a provare i presupposti tecnici dell'accertamento, la decisione resta conforme a diritto.
- È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni nuove non specificamente prospettate nei gradi di merito, soprattutto quando il motivo presupponga accertamenti in fatto non introdotti tempestivamente nel contraddittorio.
- Quando due decisioni di merito sono conformi sul punto decisivo, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito mediante la mera riproposizione di censure fattuali o di omesso esame prive di specifica autosufficienza.
- La mancata indicazione di una distanza minima espressa tra segnaletica di preavviso e strumento di controllo non determina di per sé illegittimità dell'accertamento, se la distanza concretamente adottata risulta ragionevole e adeguata secondo il quadro normativo richiamato.
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