Cassazione Civile, Ordinanza n. 02655/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un amministratore giudiziario, nominato in un procedimento di prevenzione, aveva proposto opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso finale emesso dal tribunale penale, ritenendo che l'attività svolta dovesse essere remunerata autonomamente rispetto a quella svolta quale componente dell'organo amministrativo della società sottoposta a sequestro. La corte d'appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto un ulteriore compenso, ma ridotto del 20% rispetto al compenso-base indicato dall'interessato, valorizzando la sovrapposizione di attività tra i due ruoli. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 117/2015, sostenendo l'autonomia e l'ammontare delle spettanze per l'attività di amministratore giudiziario; 2) vizio di motivazione e illogicità sulla determinazione del compenso nella misura del 20% della somma indicata come base; 3) ulteriore vizio motivazionale e violazione dell'art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 117/2015 per mancato riconoscimento di un compenso maggiore correlato alla durata dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso. Ha affermato che l'impugnazione del provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposta nelle forme del rito civile ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, con notifica del ricorso introduttivo. Poiché il ricorso era stato invece proposto nelle forme del rito penale e non risultava notificato ad alcuno, è stato dichiarato inammissibile. È stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
primo comma, lett. b) e lett. e)
le censure erano formalmente incardinate come violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte non le ha esaminate nel merito per l'inammissibilità del mezzo
artt. 3 e 4 d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 117
invocati dal ricorrente per sostenere autonomia e quantificazione del compenso dell'amministratore giudiziario
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile, quindi con notifica del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
alla declaratoria di inammissibilità consegue la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice nel processo penale va proposta con le forme del rito civile, e non con quelle del rito penale; in difetto di notificazione del ricorso l'impugnazione è inammissibile.
- Quando la legge prevede un rito specifico per la contestazione del decreto di liquidazione dei compensi, l'uso di un rito diverso determina un vizio processuale assorbente che impedisce l'esame dei motivi di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ove ricorrano i presupposti di legge, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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