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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02657/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (intimati)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 proposta da un consulente tecnico d'ufficio contro l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato la liquidazione del suo compenso per un incarico svolto in una causa civile avente ad oggetto un appalto pubblico. Il consulente sosteneva che il quesito peritale, articolato in 50 punti, implicasse più autonome indagini e che, quindi, i compensi dovessero essere sommati per ciascun accertamento; contestava inoltre la motivazione del Tribunale, sia per asserito difetto assoluto di motivazione sia per omessa valutazione di fatti decisivi, in particolare quanto alla presunta autonomia dei singoli profili di indagine e all'accertamento sugli accessori delle riserve accolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti e cinque i motivi. Ha affermato che, in tema di liquidazione del compenso al CTU, conta l'unicità o pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, non la pluralità delle domande o dei punti del quesito; poiché il Tribunale aveva correttamente ritenuto che tutti i quesiti si riferissero alla medesima vicenda contrattuale di appalto e a un'unica questione, la liquidazione unitaria era corretta. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, perché il decreto impugnato conteneva una motivazione sufficiente al minimo costituzionale e le doglianze miravano in realtà a un riesame del merito. Non sono state liquidate spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo, in capo al ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    È il rimedio utilizzato per l'opposizione avverso la liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice.

  • artt. 50 e 51 d.P.R. 115/2002

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la possibilità di sommare i compensi relativi ai singoli accertamenti; la Corte conferma l'impostazione del giudice di merito secondo cui la liquidazione dipende dall'unità o pluralità degli accertamenti.

  • art. 52 d.P.R. 115/2002

    Richiamato dal Tribunale per il raddoppio; nel caso concreto è stato applicato dal giudice di merito unitamente ai criteri tariffari.

  • art. 11, D.M. 30 maggio 2002

    Parametro tariffario invocato per la liquidazione del compenso al CTU; la Corte ribadisce che va applicato una sola volta quando l'accertamento è unico.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per denunciare un preteso difetto assoluto di motivazione; la Corte esclude che la motivazione del provvedimento impugnato sia nulla o apparente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, usata per censurare l'interpretazione delle norme sulla liquidazione del compenso.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Norma evocata per dedurre nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione; censura ritenuta infondata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Norma evocata per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ricorda che il sindacato è limitato al minimo costituzionale e non consente censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione, oltre il quale soltanto è consentito il controllo di legittimità.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso conforme ai canoni ermeneutici.

  • art. 54 d.l. 83/2012

    È la disposizione che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • L. 134/2012

    Legge di conversione del d.l. 83/2012 richiamata per la riforma del vizio motivazionale.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o pluralità dell'incarico dipende dall'unicità o pluralità degli accertamenti e delle indagini effettivamente svolti, non dal numero delle domande, dei punti del quesito o delle voci di danno esaminate.
  • Quando le attività peritali sono tra loro interdipendenti e riconducibili alla soluzione di un'unica questione tecnica, il compenso va liquidato in modo unitario e non per sommatoria di più tariffe.
  • Il giudizio di legittimità sulla motivazione della decisione di merito è ormai limitato al minimo costituzionale: sono deducibili solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile, non già insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito, specie quando il giudice di merito abbia già espresso una valutazione complessiva, coerente e comprensibile degli accertamenti compiuti dal consulente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteProve
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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