Cassazione Civile, Ordinanza n. 29305/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente residente in un comune colpito dal sisma Sicilia del 1990 presentava istanza di rimborso del 90% di quanto pagato per il triennio 1990-1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, ritenendo applicabile anche ai soggetti che avevano già versato integralmente le somme dovute la definizione agevolata con pagamento del 10%. L’Ufficio non rispondeva, formando silenzio-rifiuto. La CTP rigettava la domanda ritenendo mancata la prova dei versamenti. La CTR riformava, accogliendo il ricorso del contribuente. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata allegazione dei versamenti, ex artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto assolto l’onere probatorio senza produzione di atti attestanti i pagamenti; 3) violazione della disciplina sugli aiuti di Stato e del regime de minimis, sostenendo che il contribuente svolgesse attività di lavoro autonomo e fosse quindi escluso dall’agevolazione; 4) violazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992 per il deposito tardivo, in appello, delle dichiarazioni sostitutive previste dal regime de minimis.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che la documentazione prodotta dal contribuente era sufficiente a integrare il contenuto minimo dell’istanza di rimborso idonea a generare un silenzio-rifiuto impugnabile; che l’accertamento della CTR sulla somma chiesta a rimborso era di merito e comunque compatibile con il limite del de minimis; e che nel processo tributario d’appello è consentita la produzione di nuovi documenti ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, sicché non poteva essere esclusa la documentazione depositata in secondo grado. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia; la Corte ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per la natura di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
costituisce la base normativa dell’istanza di rimborso/definizione agevolata invocata dal contribuente per i versamenti del triennio 1990-1992
artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non impediscono il ricorso quando l’istanza di rimborso contenga un nucleo minimo di allegazione idoneo a far sorgere il silenzio-rifiuto impugnabile
il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato poiché la CTR aveva accertato in fatto la documentazione e la somma richiesta; la Corte richiama inoltre la giurisprudenza sulla sufficienza dell’allegazione nell’istanza di rimborso
non è stato ravvisato vizio nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 9, comma diciassettesimo, L. n. 289 del 2002
norma di riferimento dell’agevolazione/rimborso richiesto
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina del rimborso relativo al sisma Sicilia 1990
artt. 107 e 108 TFUE
invocati dall’Agenzia per sostenere il tema degli aiuti di Stato e del regime de minimis
Decisione (UE) 2016/195 della Commissione europea
richiamata quale parametro europeo in materia di aiuti di Stato e de minimis
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
si applica alla fase di primo grado; non consente di escludere in appello documenti prodotti tardivamente perché in appello opera l’art. 58
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa a essa non imputabile. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti
nel processo tributario d’appello è consentita la produzione di qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza, con autonoma disciplina rispetto alla richiesta di nuove prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In tema di rimborso tributario, l’istanza è idonea a fondare un silenzio-rifiuto impugnabile quando contenga un nucleo minimo di allegazione e la quantificazione del credito, anche se la prova documentale dei versamenti venga poi valutata nel merito.
- L’onere probatorio del contribuente-creditore va apprezzato in relazione al contenuto dell’istanza e agli elementi prodotti in giudizio; il giudice di merito può ritenere sufficiente la documentazione depositata a dimostrare il credito azionato.
- Nel processo tributario di appello, la produzione di nuovi documenti è in linea di principio sempre consentita dall’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, senza che possa applicarsi in via automatica la preclusione prevista per il primo grado.
- La disciplina delle nuove prove in appello è autonoma rispetto al divieto di introdurre eccezioni nuove: la produzione documentale non è di per sé preclusa solo perché il documento era già nella disponibilità della parte in primo grado.
- Le contestazioni relative agli aiuti di Stato e al regime de minimis devono confrontarsi con l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla somma richiesta e sul rispetto della soglia applicabile.
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