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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29282/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il creditore aveva chiesto l'ammissione al passivo di due crediti per compensi professionali, uno con richiesta di privilegio e prededuzione e uno in privilegio, per attività di assistenza e difesa svolta in molteplici giudizi nell'interesse della società poi fallita. Il giudice delegato aveva rigettato l'insinuazione e il Tribunale di Bari, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo inutilizzabili i documenti prodotti dall'opponente perché nel ricorso ex art. 98 l. fall. non erano stati specificamente indicati, ma solo richiamati in modo generico come 'copia del fascicolo del ricorso'. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 99, comma 2, n. 4 l. fall., sostenendo che la specifica indicazione dei documenti era stata comunque effettuata in modo sufficiente. Gli altri motivi, relativi a omesso esame, violazioni in tema di prova documentale, leale collaborazione, onere di allegazione e spese, sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'indicazione dei documenti fosse sufficientemente specifica in relazione alla natura del credito azionato e al contenuto dell'atto di opposizione, che richiamava in modo riassuntivo i fascicoli dei giudizi amministrativi con indicazione degli estremi e con previsione di indici analitici interni. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Bari con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione per nuovo esame della domanda di insinuazione al passivo e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    ricorso in opposizione allo stato passivo

    è il rimedio avverso il decreto di esecutività dello stato passivo; la causa riguarda i documenti utilizzabili in tale fase.

  • art. 99 l. fall.

    l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti va inteso in senso non formalistico; la decadenza colpisce l'introduzione di nuovi documenti o prove non specificamente indicati, ma non richiede necessariamente la riproduzione integrale o analitica in forma atomistica quando il richiamo complessivo consenta di individuarli con sufficiente certezza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato nei motivi residui come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbiti.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nei motivi residui, senza decisione nel merito perché assorbiti.

  • art. 95 l. fall.

    richiamato nei motivi residui, senza incidenza decisoria nel provvedimento finale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi residui, senza decisione autonoma.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi residui, senza decisione autonoma.

  • art. 260, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato nei motivi residui, senza decisione autonoma.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi residui, senza decisione autonoma.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi residui, senza decisione autonoma.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nei motivi residui in tema di spese, ma la regolazione viene rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    richiamato nei motivi residui sotto il profilo della leale collaborazione processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'art. 99 l. fall. impone la specifica indicazione dei documenti e dei mezzi di prova, ma tale requisito va letto in modo non meramente formalistico: è sufficiente un richiamo complessivo che consenta di identificare con certezza il materiale istruttorio rilevante, specie quando la natura del credito renda comprensibile quali atti siano richiamati.
  • La decadenza prevista dall'art. 99 l. fall. non può essere estesa fino a imporre, in ogni caso, la riproduzione o il nuovo deposito dei documenti già presenti in un fascicolo analiticamente individuato; la sanzione preclusiva riguarda piuttosto l'introduzione di documenti nuovi o non individuabili in modo adeguato.
  • Ai fini dell'ammissibilità della prova documentale in opposizione allo stato passivo, rileva anche la natura del credito azionato: quando il credito dipende dall'attività professionale svolta in specifici giudizi, il riferimento agli estremi di quei giudizi e ai relativi fascicoli può bastare a soddisfare l'onere di specificazione.
  • Le norme decadenziali devono essere interpretate restrittivamente; pertanto, non è consentito al giudice introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle testualmente desumibili dalla disposizione applicata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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