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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29290/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di un residuo rimborso IRPEG relativo all'anno d'imposta 1990. La società aveva esposto in dichiarazione un credito d'imposta; l'Ufficio, dopo una prima contestazione e la notifica di cartella, aveva poi disposto lo sgravio e aveva corrisposto una parte del rimborso mediante titoli di Stato, riservando il residuo. La contribuente ha impugnato il diniego del residuo rimborso e ha chiesto anche gli interessi ultradecennali e il risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento. L'Agenzia, soccombente nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 1-bis, commi 1 e 3, del D.L. 526/1995 conv. in L. 53/1996 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come riconoscimento integrale del credito una comunicazione dell'Ufficio e che non avesse verificato se la fattispecie rientrasse nella disciplina del comma 1 anziché in quella del comma 3. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 1224, comma 2, e 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse negato il maggior danno da svalutazione monetaria senza applicare correttamente i criteri probatori elaborati dalla giurisprudenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società contribuente. Ha ritenuto che il motivo dell'Agenzia, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un riesame del materiale documentale e delle valutazioni di merito compiute dalla CTR sul contenuto delle comunicazioni dell'Ufficio e sulla sussumibilità della fattispecie nella disciplina invocata. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ribadito che, nelle controversie sui rimborsi di imposta, il maggior danno da ritardo va valutato alla luce della disciplina speciale tributaria, coordinata con i principi generali sull'art. 1224, comma 2, c.c., ma ha ritenuto che anche tale censura si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito, senza una specifica deduzione di vizio motivazionale decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base della liquidazione del modello dichiarativo relativo al credito d'imposta

  • art. 1-bis, commi 1 e 3, D.L. n. 526/1995 conv. in L. n. 53/1996

    invocato per disciplinare la modalità di rimborso mediante titoli di Stato e per distinguere tra rimborso integrale e parziale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova sul diritto al rimborso e sul maggior danno

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    richiamato per il risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento della somma dovuta

  • art. 1284 c.c.

    menzionato nel ragionamento sulla misura degli interessi e sul rapporto con la disciplina speciale tributaria

  • art. 44 d.P.R. n. 602/1973

    indicato come norma speciale che regola gli interessi dovuti dall'amministrazione finanziaria in dipendenza di un rapporto tributario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale di entrambe le censure di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel definire i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    menzionato per escludere l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo all'Agenzia delle Entrate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile, sotto la veste della violazione di legge, una censura che miri in realtà a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e delle risultanze documentali compiuto dal giudice di merito.
  • In materia di rimborso di crediti d'imposta, il contribuente che agisce per il rimborso è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere; le difese dell'Ufficio sulla sussistenza o qualificazione di tali fatti sono mere difese, salvo giudicato interno.
  • Le obbligazioni di rimborso tributario conservano natura civilistica, ma la disciplina degli interessi moratori è governata da norme speciali del sistema tributario, che prevalgono sulla regola generale di cui agli artt. 1224 e 1284 c.c. per il periodo e nei limiti in cui regolano espressamente la materia.
  • Per il maggior danno da ritardato pagamento di somme di denaro dovute in ambito tributario può operare, in via presuntiva, il criterio differenziale tra rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato a breve e saggio legale, restando salva la prova di un danno maggiore o minore in concreto.
  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito sulle prove, salvo che la motivazione sia apparente, illogica in modo radicale o ometta l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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