Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29294/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una banca era stata ammessa al passivo fallimentare solo per un credito assistito da prelazione ipotecaria, comprensivo degli interessi convenzionali fino alla dichiarazione di fallimento, mentre era stato escluso il credito chirografario vantato a titolo di saldo debitore di un conto corrente ordinario, ritenuto non adeguatamente documentato. La banca ha proposto opposizione allo stato passivo, ma il tribunale l’ha rigettata perché la documentazione a sostegno del credito non era stata allegata al ricorso depositato telematicamente, bensì inviata il giorno successivo. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell’art. 99, commi 1 e 2, n. 4, l.fall. e dell’art. 51 d.l. 90/2014, sostenendo che il deposito dei documenti fosse comunque tempestivo perché avvenuto entro il termine di trenta giorni e che il sistema consenta invii plurimi di PEC; 2) nullità del procedimento per lesione del diritto di difesa, in quanto la documentazione sarebbe stata dichiarata inutilizzabile; 3) omessa motivazione sul mancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la sussistenza e la consistenza del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha affermato che, nel procedimento di opposizione allo stato passivo, il deposito del ricorso e quello dei documenti di parte devono essere contestuali; il deposito successivo, anche se entro il termine per proporre l’opposizione, rende inammissibili le produzioni documentali se non effettuato in modo coevo o strettamente consecutivo. Ha inoltre escluso la sussistenza di una decadenza per causa non imputabile, perché la ricorrente non aveva dimostrato un fatto ostativo esterno, né la pronta reazione al malfunzionamento del deposito telematico. La doglianza sul diritto di difesa è stata respinta poiché la preclusione derivava dall’inosservanza delle regole processuali. Quanto alla consulenza tecnica, la Corte ha osservato che sarebbe stata esplorativa, quindi non ammissibile. Il ricorso è stato integralmente rigettato e non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva della controparte.

Norme richiamate

  • art. 99 l.fall.

    il termine di cui al comma 1 rileva per la tempestività dell’opposizione; il comma 2, n. 4, disciplina la ritualità delle produzioni documentali, che devono essere inserite nel fascicolo di parte depositato contestualmente al ricorso.

  • art. 51 d.l. n. 90/2014

    consente il deposito degli atti e documenti mediante invii multipli di posta elettronica certificata, ma solo se gli invii sono coevi al deposito del ricorso e strettamente consecutivi, entro il termine di scadenza.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012

    richiamato come base del deposito telematico frazionato in più messaggi PEC, purché rispettati i requisiti di coevità e immediatezza.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    la rimessione in termini per causa non imputabile richiede la prova di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte e la dimostrazione di una reazione immediata per superarlo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, il deposito del ricorso e dei documenti posti a fondamento della domanda deve essere sostanzialmente contestuale: la tardiva produzione documentale non determina l’inammissibilità dell’opposizione, ma l’inutilizzabilità delle sole produzioni non ritualmente depositate.
  • Il deposito telematico frazionato in più messaggi PEC è ammesso solo se i messaggi sono strettamente consecutivi e completano il deposito entro il giorno di scadenza; un invio a distanza di un giorno non soddisfa il requisito di coevità.
  • Il malfunzionamento del sistema telematico non comporta automaticamente rimessione in termini: la parte deve allegare e provare specificamente l’evento esterno non imputabile e l’attivazione immediata per rimediare all’esito negativo del deposito.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per supplire alla carenza probatoria della parte, quando l’istanza è finalizzata solo ad accertare in via esplorativa l’esistenza e l’ammontare del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.