Cassazione Civile, Ordinanza n. 29293/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La cassa edile aveva chiesto l'insinuazione al passivo del fallimento di una società, rivendicando per parte del credito il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il giudice delegato aveva riconosciuto il credito ma aveva escluso il privilegio per la voce "spese di gestione di cassa" e aveva ammesso in chirografo la "quota servizio azienda". La cassa aveva proposto opposizione ex art. 98 l. fall., ma il Tribunale l'aveva rigettata ritenendo tardivo il deposito dei documenti probatori: il ricorso sarebbe stato depositato tempestivamente, ma i documenti solo in un momento successivo, unitamente a una generica istanza di deposito dei "documenti mancanti". In cassazione la cassa ha denunciato, con due motivi strettamente connessi, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che il tribunale non aveva verificato il contenuto della busta telematica depositata via PEC, dalla quale emergeva la presenza degli allegati; inoltre ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c. e del d.P.R. n. 68/2005, lamentando che il tribunale non avesse attribuito valore probatorio alle ricevute PEC di accettazione e consegna né alla schermata del gestionale di deposito telematico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non l'omissione di un'attività istruttoria o valutativa del giudice su circostanze interne al processo. Nel caso concreto, inoltre, il tribunale non aveva omesso l'esame della questione sul contenuto del deposito telematico, avendo espressamente affermato che, insieme al ricorso, non era stato prodotto alcun documento. È stata inoltre ritenuta inidonea la documentazione prodotta dalla ricorrente, perché la schermata del sistema di deposito riportava solo riferimenti generici a documenti, senza indicarne il contenuto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
regola l'opposizione allo stato passivo; nel caso è il rimedio esperito dal creditore avverso il decreto del giudice delegato.
art. 2751 bis n. 1 c.c.
richiamato quale base del privilegio rivendicato per talune voci di credito della cassa edile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, non potendo essere usato per censurare omissioni istruttorie o valutative diverse.
art. 116 c.p.c.
la doglianza sulla valutazione delle ricevute PEC è stata reputata inammissibile, perché la documentazione prodotta non dimostrava in modo specifico il contenuto della busta telematica.
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
richiamato in relazione al valore delle ricevute di posta elettronica certificata nel deposito telematico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. SS.UU. n. 8053/2014
richiamata come arresto di principio sul perimetro del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito ometta l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non è invece utilizzabile per censurare la mancata verifica di attività processuali o istruttorie.
- Per dedurre validamente l'omesso esame del contenuto di un deposito telematico non basta allegare l'avvenuta trasmissione della busta o le ricevute PEC: occorre dimostrare in modo specifico il contenuto effettivo della busta e la rilevanza decisiva dei documenti asseritamente trasmessi.
- La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile quando la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del materiale documentale, senza evidenziare una reale omissione di esame di fatti decisivi.
- Le ricevute di accettazione e consegna PEC attestano il perfezionamento del flusso di trasmissione, ma non valgono da sole a provare il contenuto specifico degli allegati se la parte non produce elementi idonei a identificarli con precisione.
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