Cassazione Civile, Ordinanza n. 29291/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo contro il rigetto della propria domanda di insinuazione al passivo, chiedendo l'ammissione in via chirografaria di un credito complessivo derivante da due rapporti di conto corrente e da anticipi su fatture. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo che, ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., i documenti posti a base dell'opposizione dovessero essere prodotti contestualmente al deposito del ricorso, a pena di decadenza, e che non bastasse il loro mero richiamo. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., sostenendo che la norma richiede la specifica indicazione dei mezzi di prova e non la reiterata produzione dei documenti già allegati alla domanda di ammissione al passivo; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che il tribunale non avrebbe comunque dovuto trascurare la documentazione effettivamente depositata in corso di giudizio per alcuni dei rapporti dedotti, anche a prescindere da un documento mancante relativo a uno dei conti correnti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato il decreto del Tribunale di Agrigento e ha rinviato allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché riesaminasse l'opposizione attenendosi al principio secondo cui, nell'opposizione allo stato passivo, la decadenza riguarda la mancata specifica indicazione dei documenti e dei mezzi di prova nel ricorso, non la mancata nuova produzione dei documenti già allegati alla domanda di insinuazione. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.
L'onere della parte opponente è di indicare specificamente, nel ricorso, i mezzi di prova e i documenti di cui intende avvalersi; la decadenza non si estende alla necessità di riprodurre materialmente in opposizione documenti già versati nella fase di verifica del passivo.
L'opposizione allo stato passivo è il rimedio processuale nel quale il creditore può far valere le proprie ragioni davanti al tribunale.
Il secondo motivo, relativo alla valutazione della documentazione depositata in giudizio, è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo.
Massime di principio
- Nell'opposizione allo stato passivo, la previsione decadenziale dell'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. va interpretata in modo restrittivo: la parte deve indicare in modo specifico i documenti e i mezzi di prova già prodotti nella fase di verifica, ma non è onerata di depositarli nuovamente se essi sono già agli atti della procedura.
- La ratio della norma è la concentrazione del materiale difensivo e probatorio nel ricorso introduttivo, con preclusione all'utilizzo successivo di prove o documenti nuovi o diversi rispetto a quelli originariamente indicati, non la duplicazione di documenti già acquisiti dall'ufficio.
- Le norme sulla decadenza processuale sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre la finalità espressamente perseguita dal legislatore.
- Se la parte opponente specifica nel ricorso di volersi avvalere della documentazione già allegata alla domanda di ammissione al passivo, il tribunale deve acquisirla anche se non nuovamente depositata con il ricorso di opposizione.
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