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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29292/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice delegato e poi del Tribunale, della domanda di insinuazione al passivo di un credito bancario pari a euro 852.184,79. La creditrice originaria, poi cessionaria del credito in blocco, aveva dedotto che la fonte dell'obbligazione fosse un finanziamento riconducibile a un accordo di ristrutturazione del debito e aveva sostenuto che la documentazione prodotta e richiamata per relationem dimostrasse il titolo del credito, anche attraverso il collegamento con un atto di costituzione di ipoteca e con l'operazione bancaria interna identificata con un certo numero di pratica. Il Tribunale ha però ritenuto che non fosse stata fornita prova idonea del contratto di mutuo indicato nella domanda di insinuazione e che, comunque, le allegazioni risultassero generiche, contraddittorie ed equivoche quanto all'individuazione del titolo. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 1460 c.c., 116 e 210 c.p.c. e art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., lamentando il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dell'accordo di ristrutturazione e dei relativi allegati; il secondo denunciava omesso esame di un documento decisivo, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la fonte negoziale del credito nell'accordo di ristrutturazione ex art. 67 l. fall. e nella connessa operazione bancaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il decreto impugnato si fondava su due autonome rationes decidendi: da un lato, l'assenza di prova adeguata del contratto di mutuo e, quindi, del titolo e dell'ammontare del credito; dall'altro, anche a voler ritenere rilevante l'accordo di ristrutturazione, la mancata produzione degli allegati necessari a identificare le singole posizioni debitorie e gli importi. Le censure della ricorrente sono state ritenute inammissibili perché rivolte, in sostanza, a una diversa ricostruzione dei fatti e a una diversa valutazione del materiale probatorio, e comunque non idonee a colpire entrambe le rationes poste a fondamento della decisione di merito. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della curatela. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne sviluppi una autonoma interpretazione di merito, poiché la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché volta a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 210 c.p.c.

    Invocato per sostenere la richiesta di esibizione documentale; la Corte non ha accolto la censura, ritenendola inammissibile.

  • art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.

    Richiamato nel primo motivo in relazione all'onere di specificazione della domanda di insinuazione; la Corte ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un documento asseritamente decisivo; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura per la sua sostanziale natura di rivalutazione del merito.

  • art. 67 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente per qualificare l'accordo di ristrutturazione come fonte del credito; la Corte ha ritenuto che tale prospettazione non scalfisse le autonome ragioni di rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve colpirle tutte; l'inammissibilità o l'infondatezza delle censure dirette contro una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze sulle altre.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove non sono ammissibili in cassazione se, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, si risolvono in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
  • Nelle domande di insinuazione al passivo relative a crediti eterodeterminati, il creditore deve indicare e provare con chiarezza il titolo del credito; allegazioni generiche, contraddittorie o equivoche non consentono di identificare la causa petendi.
  • Se il creditore afferma che il credito deriva da un accordo di ristrutturazione o da un complesso negoziale articolato, è necessario produrre la documentazione essenziale e gli allegati idonei a individuare le singole posizioni debitorie e gli importi, altrimenti il credito non risulta adeguatamente dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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