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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01310/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con recupero a tassazione in materia di Ires, Irap e Iva. La società contribuente ha impugnato l’atto deducendone la nullità per difetto di motivazione, mancata allegazione della segnalazione richiamata nell’atto, omissione del processo verbale di constatazione, mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e, in generale, l’erroneità della ripresa fondata su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una società ritenuta cartiera. In cassazione la società ha proposto nove motivi, tra cui: omesso esame di documenti e fatti decisivi, violazione delle regole processuali sulla prova e sulla non contestazione, omessa pronuncia sulla nullità dell’atto per carenza motivazionale e per mancanza di p.v.c., violazione delle norme sull’accertamento presuntivo, violazione dell’onere della prova, nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione, nonché vizi relativi alla mancata decisione sull’istanza cautelare di sospensione. La Corte ha rilevato che i motivi erano per lo più generici, cumulativi, non autosufficienti e privi di confronto con la ratio decidendi della sentenza d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi dedotti perché formulati in modo promiscuo o generico, non autosufficienti, privi di specifica indicazione degli atti e dei documenti richiamati, e comunque diretti spesso a censurare l’avviso di accertamento invece della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la CTR aveva motivato in modo sufficiente su motivazione dell’atto, contraddittorio, assenza dell’obbligo di p.v.c., prova presuntiva della frode e riparto dell’onere probatorio. Quanto all’istanza cautelare, ha confermato che l’eventuale omessa decisione non incide sulla validità della sentenza di merito, essendo il relativo procedimento autonomo e assorbito dalla decisione finale. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell’Agenzia; disposto il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la ricorrente lo invoca per dedurre violazioni di legge, ma la Corte osserva che molte censure erano in realtà errori processuali o tentativi di rivalutazione del merito, quindi inammissibili se non correttamente inquadrate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per i vizi di nullità della sentenza o omessa pronuncia; la Corte ribadisce che tali censure devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con la ratio decidendi

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e, per la doppia conforme, il vizio è inammissibile salvo deduzione della diversità delle ragioni di fatto

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per insufficienza o contraddittorietà nei termini precedenti alla riforma

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ricorda che il vizio sussiste solo nei limiti del minimo costituzionale

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è preclusa la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se il motivo non individua e non contesta specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, risolvendosi in un non motivo

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    impone l’indicazione specifica degli atti e documenti rilevanti, con trascrizione o localizzazione processuale, pena l’inammissibilità

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per gli oneri di deposito e di specifica indicazione degli atti a supporto del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione si configura solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o prove fuori dei poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove prodotte

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato insieme alle regole sulla non contestazione, ma la Corte rileva che il motivo era generico e privo di specificazione dei fatti non contestati

  • art. 23 D.Lgs. 546/1992

    richiamato sul tema delle difese nel processo tributario, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 42 D.P.R. 600/1973

    la CTR ha ritenuto l’avviso sufficientemente motivato perché conteneva gli elementi essenziali e consentiva la difesa del contribuente

  • art. 56 D.P.R. 633/1972

    richiamato per la motivazione degli atti IVA; la Corte conferma l’adeguatezza motivazionale dell’accertamento

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato per il difetto di motivazione dell’atto impositivo; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché non specificamente confrontata con la motivazione della CTR

  • art. 39 D.P.R. 600/1973

    l’accertamento delle imposte dirette può essere fondato anche su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 54 D.P.R. 633/1972

    anche in materia IVA l’inesistenza delle operazioni può essere desunta da presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono ammissibili se assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 2697 c.c.

    la violazione ricorre solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 47 D.Lgs. 546/1992

    l’eventuale sospensione cautelare cessa con la pubblicazione della sentenza di primo grado, sicché la mancata decisione sull’istanza non arreca pregiudizio autonomo

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    richiamato insieme alla disciplina cautelare nel processo tributario, ma i dedotti vizi sono ritenuti irrilevanti rispetto alla sentenza di merito

  • art. 19, comma 2, D.Lgs. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente sulla sospensione, ma la censura è dichiarata inammissibile per carenza di interesse

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    presuppone il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che si limiti a reiterare i vizi dell’atto originario o che non contesti le argomentazioni effettivamente poste a base della decisione è inammissibile.
  • È inammissibile la mescolanza di censure eterogenee sotto i numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. quando la parte prospetta la stessa questione in modo promiscuo, senza distinguere tra violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato di legittimità resta limitato al minimo costituzionale e alla sola omissione di un fatto storico decisivo, specificamente indicato.
  • In caso di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo che il ricorrente indichi che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede indicazioni puntuali: la prima si configura solo se il giudice usa prove non introdotte dalle parti, la seconda solo se attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto.
  • Nel contenzioso tributario l’accertamento di operazioni inesistenti può essere fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere dall’Ufficio, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima dei costi o della detrazione contestati.
  • L’omessa redazione del processo verbale di constatazione non determina di per sé la nullità dell’accertamento tributario quando non vi sia stata una verifica esterna che la renda necessaria.
  • Le censure su provvedimenti cautelari o sulla mancata decisione dell’istanza di sospensione non incidono, di regola, sulla validità della successiva sentenza di merito, perché il procedimento cautelare è autonomo e strumentale rispetto al giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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