Cassazione Civile, Ordinanza n. 01283/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale su Ires, Iva e Irap per l’anno d’imposta 2009, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento con più rilievi, tra cui indeducibilità di costi e altre contestazioni contabili/fiscali. La Commissione tributaria provinciale annullava solo il primo rilievo; in appello la Commissione tributaria regionale annullava anche altri rilievi ma confermava, tra gli altri, quelli relativi a perdite su crediti, accantonamento a fondo rischi eccedente il limite di legge e compensi agli amministratori non correttamente imputati, ritenendo inoltre che la società non potesse beneficiare del regime di esenzione proprio delle cooperative sociali. La società ricorreva per cassazione con sei motivi: deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione del giudicato interno e sostanziale; violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancato rispetto delle allegazioni non contestate; violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 perché la CTR avrebbe fondato la decisione su ragioni diverse da quelle poste a base dell’avviso; vizio di motivazione per omesso esame del fatto decisivo consistente nel diritto all’esenzione Ires una volta caduta la contestazione sulle operazioni inesistenti. La tesi centrale era che, essendo una Onlus/cooperativa sociale di produzione e lavoro e non essendo più in discussione la pretesa partecipazione a operazioni inesistenti, l’esenzione Ires dovesse essere riconosciuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza d’appello, poiché la CTR aveva negato l’esenzione Ires non per la sola asserita partecipazione a operazioni inesistenti, ma per la mancata dimostrazione delle specifiche condizioni normative richieste per le cooperative (in particolare, la destinazione a riserve indivisibili e/o il rapporto tra retribuzioni corrisposte ai soci e altri costi). La Corte ha anche escluso la sussistenza di un giudicato interno sulla spettanza dell’esenzione, rilevando che l’Amministrazione aveva sempre contestato l’assoggettabilità a Ires e la contribuente aveva sempre rivendicato l’esenzione. È stato inoltre enunciato il principio secondo cui il giudice dell’appello può riconoscere il fondamento della tesi di una parte sulla base di una norma diversa da quella invocata, perché deve individuare e applicare il diritto vigente, purché non modifichi d’ufficio la domanda o introduca eccezioni in senso stretto. La società è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per nullità della sentenza e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all’omessa pronuncia
richiamato per dedurre che il giudice deve decidere sulla base delle allegazioni non contestate
richiamato per la formazione del giudicato interno
richiamato in tema di acquiescenza e giudicato interno
richiamato in relazione ai limiti dell’appello
richiamato in relazione alla riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte
richiamato per il giudicato sostanziale
richiamato per il divieto di nuove eccezioni nel giudizio tributario di appello
art. 12 l. 904/1977
richiamato dalla CTR come norma sulle somme destinate a riserve indivisibili non concorrenti al reddito imponibile
art. 11 d.P.R. 601/1977
richiamato dalla CTR come norma che subordina l’esenzione Ires per cooperative di produzione e lavoro a specifiche condizioni non dimostrate nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitano a contrastare una motivazione diversa o un presupposto non decisivo nella logica della decisione.
- Nel giudizio tributario, l’esenzione Ires per le cooperative non discende dalla mera qualificazione soggettiva dell’ente, ma richiede la prova delle condizioni poste dalla normativa agevolativa applicabile.
- Il giudice di merito può riconoscere il fondamento della pretesa o della difesa di una parte anche facendo applicazione di una norma diversa da quella richiamata dalla parte stessa, poiché gli compete individuare e applicare il diritto vigente; tale potere incontra però il limite del divieto di modificare d’ufficio la domanda o introdurre eccezioni in senso stretto.
- Non può parlarsi di giudicato interno o sostanziale su un punto quando la questione è rimasta, nei gradi di merito, oggetto di contrapposta allegazione e contestazione tra le parti, senza una statuizione incontestata sul relativo capo.
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