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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01296/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento chiedendo, in sintesi, l’ammissione in privilegio di alcune spese sostenute per un’esecuzione mobiliare promossa contro la debitrice e per tre opposizioni all’esecuzione promosse dalla stessa debitrice, nonché il riconoscimento delle spese e dei compensi per l’assistenza legale nella presentazione della domanda di insinuazione. Il Tribunale aveva ammesso solo in parte il credito: aveva mantenuto il privilegio per una quota delle spese dell’esecuzione mobiliare, escludendo le voci ritenute non inerenti o non necessarie, e aveva negato il privilegio per le spese relative alle opposizioni all’esecuzione, qualificandole come non rientranti nelle spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c.; aveva inoltre escluso il rimborso dei compensi del difensore per la domanda di insinuazione, ritenendo che l’ammissione al passivo potesse essere presentata anche personalmente. Con il ricorso per cassazione la società creditrice deduceva: (1) violazione dell’art. 2755 c.c. per non avere riconosciuto il privilegio sulle spese dell’esecuzione mobiliare, sostenendo che il pignoramento aveva vincolato beni mobili utili alla massa dei creditori e che vi era anche un errore di calcolo nell’importo ammesso; (2) ancora violazione dell’art. 2755 c.c. per il mancato privilegio sulle spese delle opposizioni all’esecuzione, affermando che si trattava di attività processuali svolte nell’interesse comune dei creditori; (3) violazione dell’art. 93, comma 3, n. 2, l.fall. per il mancato riconoscimento delle spese e dei compensi del legale incaricato della domanda di insinuazione, ritenuti indispensabili per la complessità della pratica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, censurava in realtà l’accertamento di fatto del giudice di merito circa l’inerenza e la funzionalità delle spese all’interesse dei creditori; ha ritenuto altresì inammissibile la doglianza sull’asserito errore di calcolo, perché nuova e comunque implicante un accertamento in fatto non scrutinabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il riconoscimento del privilegio ex art. 2755 c.c. richiede una valutazione di utilità della spesa per la massa e che il Tribunale aveva escluso tale utilità con apprezzamento di merito insindacabile in assenza di vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non dedotto; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nell’esecuzione con più creditori concorrenti, le vicende del titolo del procedente possono incidere sulla prosecuzione dell’azione e rendere rilevanti, in astratto, le spese, ma resta necessario il positivo giudizio di vantaggio per la massa. Il terzo motivo è stato rigettato nel merito: la Corte ha confermato l’orientamento per cui, in sede di insinuazione al passivo, sono rimborsabili le sole spese vive concretamente indispensabili, non anche i compensi del difensore, perché la domanda può essere proposta personalmente dal creditore. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso o parzialmente ammesso.

  • art. 2755 c.c.

    Il privilegio per le spese di giustizia presuppone che le spese di atti conservativi o esecutivi siano state sostenute nell’interesse comune dei creditori; occorre una valutazione concreta dell’utilità della spesa per la massa.

  • art. 2770 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 2755 c.c. come fondamento del privilegio per spese di giustizia nell’interesse comune dei creditori.

  • art. 93, comma 3, n. 2, l.fall.

    In tema di insinuazione al passivo, sono rimborsabili le spese vive indispensabili per la presentazione della domanda, ma non i compensi del difensore, poiché il creditore può insinuarsi personalmente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sull’accertamento di fatto è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, qui non dedotto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il privilegio per le spese di giustizia sostenute nell’esecuzione forzata richiede non solo che la spesa rientri astrattamente in una delle categorie tipiche, ma anche che il giudice ne verifichi l’utilità concreta o potenziale per la massa dei creditori.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a contestare l’accertamento di fatto sulla funzionalità o inerenza delle spese è inammissibile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.
  • Nel processo esecutivo con più creditori concorrenti, le vicende del titolo del creditore procedente possono non impedire la prosecuzione dell’esecuzione da parte degli intervenienti titolati, ma ciò non esonera dall’accertare in concreto se le spese del procedente abbiano avuto utilità per la generalità dei creditori.
  • In sede di insinuazione al passivo fallimentare, il creditore può ottenere il rimborso delle sole spese vive indispensabili per la presentazione della domanda; i compensi del difensore non sono dovuti se la domanda poteva essere proposta personalmente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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