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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08753/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento TARI relativa all'annualità 2016 emessa da un Comune nei confronti di una società operante in un compendio industriale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'impugnazione, ritenendo ammissibile la rimessione in termini per la tardività del ricorso introduttivo della società e affrontando poi il merito della debenza TARI. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha censurato la ritenuta rimessione in termini e la valutazione della notifica della cartella presso la sede operativa anziché la sede legale, sostenendo la tardività del ricorso originario; 2) ha dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rilievo di un giudicato esterno su annualità precedenti TARSU; 3) ha contestato la ritenuta non assimilabilità agli urbani degli imballaggi terziari e il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente; 4) ha censurato l'esenzione riconosciuta sulla parte variabile della TARI e l'affermazione che l'intera superficie produttiva fosse destinata a produrre imballaggi terziari. La società, a sua volta, con ricorso incidentale ha sostenuto che la Corte regionale avrebbe erroneamente confermato la debenza della quota fissa, affermando che per le superfici produttive di rifiuti speciali vi sarebbe totale esenzione dal tributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo del Comune, ritenendo corretta la rimessione in termini perché, in tema di notificazione alle persone giuridiche, ove sia contestato il luogo di notifica, incombe sul notificante provare che si tratti della sede effettiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sul giudicato esterno, perché la sentenza invocata non era stata trascritta né prodotta nel ricorso, e comunque lo ha ritenuto infondato poiché riferito ad annualità diverse e a elementi variabili/non vincolanti o a questioni di mera interpretazione normativa. Ha accolto, invece, il terzo e il quarto motivo del Comune nei limiti indicati, ritenendo che per l'esclusione o la riduzione TARI per superfici che producono rifiuti speciali o imballaggi terziari gravi sul contribuente l'onere di provare sia l'esistenza e delimitazione delle aree interessate sia l'effettivo smaltimento/recupero tramite idonea documentazione; la sola natura dell'attività o i soli formulari/MUD non bastano, occorrendo prova dell'auto-smaltimento o dell'avvio al recupero. È stato respinto anche il ricorso incidentale della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14 L. n. 890/1982

    richiamato dal Comune in tema di notificazioni, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento del primo motivo

  • art. 60 D.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale norma sulle notificazioni, nel quadro del primo motivo

  • art. 26 D.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale norma sulle notificazioni, nel quadro del primo motivo

  • art. 139, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo

  • art. 145 c.p.c.

    in tema di notificazioni alle persone giuridiche, consente la notificazione presso la sede effettiva quando diversa dalla sede legale

  • art. 46 c.c.

    se la sede legale è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede l'ultima; il notificante deve però provare, se contestato, che il luogo sia la sede effettiva

  • art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato con riguardo al termine per proporre ricorso nel processo tributario e alla questione di rimessione in termini

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno è vincolante nei limiti del decisum, ma nel ricorso per cassazione deve essere autosufficientemente trascritto se se ne denuncia la violazione

  • art. 366 c.p.c.

    la mancata trascrizione/produzione della sentenza invocata a giudicato esterno determina inammissibilità del motivo per difetto di specificità/autosufficienza

  • art. 1, commi 646 e 649, L. n. 147/2013

    la TARI è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree; l'esclusione riguarda solo la parte di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, provandone lo smaltimento a proprie spese

  • art. 70 D.Lgs. n. 507/1993

    richiamato in tema di denuncia/obblighi informativi del contribuente per l'esclusione dalla superficie tassabile

  • art. 14, commi 32 e 33, D.L. n. 201/2011

    richiamato dal Comune nel terzo motivo nel quadro della disciplina TARI/TARSU

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova dell'esenzione o riduzione grava sul contribuente che la invoca

  • art. 1, comma 649, L. n. 147/2013

    prevede l'esclusione dalla superficie tassabile della parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, purché ne sia dimostrato il trattamento conforme alla legge

  • art. 1, commi 641 e 642, L. n. 147/2013

    indicano il presupposto impositivo della TARI, dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree adibiti a qualsiasi uso

  • D.Lgs. n. 22/1997

    il regime degli imballaggi, specie terziari, è speciale e attribuisce ai produttori/utilizzatori la gestione e lo smaltimento, escludendo l'assimilazione al circuito urbano

  • art. 35 D.Lgs. n. 22/1997

    definisce imballaggi primari, secondari e terziari

  • art. 38 D.Lgs. n. 22/1997

    attribuisce a produttori e utilizzatori la responsabilità della gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

  • art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997

    vieta l'immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani

  • art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993

    la tassa è esclusa per la sola parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali

  • art. 21 D.Lgs. n. 22/1997

    richiamato nel ragionamento sull'assimilazione dei rifiuti e sui poteri regolamentari comunali

  • art. 39 L. n. 146/1994

    richiamato come disposizione abrogata nel percorso argomentativo sull'assimilazione dei rifiuti

  • art. 17 L. n. 128/1998

    ha abrogato la norma precedentemente richiamata sul regime di assimilazione

  • art. 1, comma 649, L. n. 147/2013

    non comporta esenzione totale dalla TARI per le superfici che producono rifiuti speciali; può operare l'esclusione della sola superficie interessata o la riduzione della parte variabile, secondo prova rigorosa

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo per nullità/inesistenza della notificazione richiede che il notificante provi la riferibilità del luogo di notifica alla sede effettiva della persona giuridica, quando la controparte contesti specificamente tale circostanza.
  • Il giudicato esterno, per essere utilmente dedotto in cassazione, deve essere autosufficientemente riprodotto nel ricorso; il solo richiamo sintetico o il solo dispositivo non consentono il controllo di legittimità.
  • Il giudicato sulle imposte periodiche vincola solo i fatti costitutivi a carattere stabile o tendenzialmente permanente, non quelli variabili per annualità, né l'interpretazione o applicazione della normativa, che non restano cristallizzate dalla decisione precedente.
  • In materia TARI, l'esenzione o la riduzione per superfici che producono rifiuti speciali costituisce deroga alla regola generale di assoggettamento al tributo e deve essere provata dal contribuente, anche con riguardo all'esatta delimitazione delle aree interessate e all'effettivo smaltimento o recupero dei rifiuti.
  • Per gli imballaggi terziari opera un regime speciale che esclude l'assimilazione ai rifiuti urbani; ciò non implica automaticamente l'esenzione integrale dalla TARI, ma impone di verificare se e in quale misura la superficie sia esclusa dal tributo secondo la disciplina sui rifiuti speciali.
  • Ai fini dell'esclusione della superficie tassabile non basta la mera natura dell'attività svolta o la documentazione contabile generica: occorre prova concreta dell'auto-smaltimento o dell'avvio al recupero tramite idonei documenti contrattuali e fiscali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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