Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il suo gravame. Nel ricorso ha affermato che la sentenza impugnata gli sarebbe stata notificata in data 18 novembre 2021; tuttavia, nel fascicolo non risultava depositata la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, né la certificazione di cancelleria acquisita dava conto della presenza di tale relata agli atti. La controricorrente non aveva prodotto la relata. La Corte ha quindi verificato che, essendo stata allegata la notificazione della sentenza, gravava sul ricorrente l'onere di depositare la copia autentica con relata entro il termine dell'art. 369 c.p.c.; inoltre, il ricorso risultava notificato il 17 gennaio 2022, dunque oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza del 6 ottobre 2021. Il ricorso è stato pertanto ritenuto improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata nei termini prescritti.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c., rilevando che il ricorrente aveva allegato la notificazione della sentenza impugnata ma non aveva depositato la copia autentica munita della relata di notifica; ha escluso anche l'eccezione di non improcedibilità per avvenuta notificazione del ricorso prima della scadenza del termine breve, poiché il ricorso era stato notificato dopo tale termine. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In mancanza di allegazione della notificazione della sentenza impugnata, opera il termine lungo per impugnare; qui la Corte richiama la regola per spiegare quando va verificata la tempestività dell'impugnazione.
Se l'impugnante allega che la sentenza gli è stata notificata, opera il termine breve di impugnazione.
La mancata produzione, entro il termine previsto, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso, salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza richiamata.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
Consente il deposito della relata di notificazione nei modi previsti, ai fini dell'adempimento dell'onere di produzione documentale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si applica il termine breve per impugnare e sorge l'onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
- La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che la relata risulti già prodotta dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio, oppure che il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione della decisione.
- Ai fini del controllo della tempestività dell'impugnazione, la Corte valorizza le allegazioni delle parti: in assenza di allegazione della notificazione della sentenza, si presume applicabile il termine lungo; in presenza di tale allegazione, l'onere documentale è a carico del ricorrente.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria/finanziaria correlata al processo civile.
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