Cassazione Civile, Ordinanza n. 08685/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma aveva liquidato il compenso all'avvocato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non provato che essa fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e valorizzando le risultanze del registro informatico, da cui emergeva l'invio "a visto PM" del decreto. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non fosse idonea a provare l'effettiva comunicazione, nonostante l'esistenza di un indirizzo PEC dell'ufficio; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse considerato un'attestazione del direttore amministrativo della Procura dalla quale risultava che non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che fosse stato erroneamente posto a carico del Pubblico Ministero l'onere di provare la data di conoscenza dell'atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il doppio motivo, affermando che la tardività dell'opposizione era correttamente ravvisata a prescindere dalla questione della validità o effettività della comunicazione del decreto, perché l'opposizione era stata proposta ben oltre il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche all'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha osservato che il decreto di liquidazione, essendo emesso all'esito di un procedimento sommario comunque idoneo a garantire tutela di diritti soggettivi con stabilità e definitività, soggiace alle regole generali sui termini processuali, incluso il termine lungo. Poiché il decreto era del 25 giugno 2018 e l'opposizione era stata proposta il 4 febbraio 2020, il termine era ampiamente decorso. Quanto alle spese, nulla è stato disposto, perché il ricorso era proposto dalla Procura della Repubblica, organo propulsore dell'attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna alle spese, e perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine lungo di impugnazione quando manchi una valida comunicazione del provvedimento.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per le impugnazioni si applica anche al procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, quale rimedio avverso un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario ma stabile e definitivo.
art. 136 c.p.c.
Il ricorso lo invocava per contestare la ritenuta comunicazione del provvedimento, ma la censura è stata superata dalla declaratoria di tardività fondata sul decorso del termine lungo.
art. 2697 c.c.
La censura relativa all'onere della prova è stata disattesa, perché la questione decisiva è stata individuata nel decorso del termine lungo di impugnazione, indipendentemente dalla prova della comunicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per i ricorsi proposti dal Pubblico Ministero.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, è soggetta al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. quando non risulti una valida comunicazione del provvedimento.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, la questione della rituale comunicazione può divenire irrilevante se l'impugnazione sia comunque proposta oltre il termine lungo previsto per le impugnazioni.
- I provvedimenti di liquidazione emessi all'esito di procedimenti sommari dotati di stabilità e definitività sono assoggettati alle regole generali sui termini processuali, inclusa la disciplina del termine lungo di impugnazione.
- Quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non si applica la condanna alle spese di lite né il raddoppio del contributo unificato.
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