Cassazione Civile, Ordinanza n. 08684/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La lite origina da un decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto di liquidazione, ma il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile perché tardiva, ritenendo non provato che il rimedio fosse stato esperito entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo: 1) di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto, e che la sola schermata del sistema informatico SICID non potesse provare l’effettiva comunicazione; 2) che il giudice non aveva considerato l’attestazione del direttore amministrativo della Procura, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che quindi era stato erroneamente posto a suo carico l’onere di dimostrare la data di effettiva conoscenza dell’atto. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto infondato il ricorso, affermando che, indipendentemente dalla validità o meno della comunicazione, l’opposizione era comunque tardiva perché proposta ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002; nel caso concreto il decreto era del 12 luglio 2018 e l’opposizione del 4 febbraio 2020.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’inammissibilità per tardività dell’opposizione al decreto di liquidazione. Ha precisato che il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica anche all’opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando manchi la comunicazione del provvedimento. Poiché l’opposizione era stata proposta oltre tale termine rispetto alla data del decreto, la decisione del Tribunale è stata ritenuta corretta nel risultato, pur con motivazione parzialmente diversa. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il ricorso era stato proposto dal Pubblico Ministero e gli intimati non avevano svolto difese; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta a un termine impugnatorio; la Corte ribadisce che, in assenza di comunicazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
il termine lungo per le impugnazioni si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, quale regola generale dei termini processuali per atti aventi stabilità e definitività
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la prova della comunicazione del provvedimento, ma ritenuto irrilevante ai fini della decisione finale, poiché l’opposizione era comunque tardiva
richiamato per censurare l’erronea ripartizione dell’onere probatorio sulla ricezione della comunicazione; la Corte non accoglie la censura perché la tardività discende dal decorso del termine lungo
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
non applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso era proposto dal Pubblico Ministero
Cass. S.U. nn. 5165/2004 e 5079/2005
richiamate per il principio secondo cui il Pubblico Ministero, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannabile alle spese nonostante la soccombenza
Cass. n. 3824/2010
richiamata insieme alla giurisprudenza di legittimità sul regime delle spese nei confronti del Pubblico Ministero
Cass. n. 19711/2015
richiamata insieme alla giurisprudenza di legittimità sul regime delle spese nei confronti del Pubblico Ministero
Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 30432 del 17/10/2022
richiamata come precedente conforme sull’applicazione dell’art. 327 c.p.c. all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 33590/2022
richiamata come precedente conforme sull’applicazione dell’art. 327 c.p.c. all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 31007/2022
richiamata come precedente conforme sull’applicazione dell’art. 327 c.p.c. all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 33600/2022
richiamata come precedente conforme sull’applicazione dell’art. 327 c.p.c. all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in mancanza di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
- La verifica della rituale comunicazione del provvedimento può diventare irrilevante quando l’opposizione sia comunque proposta oltre il termine lungo, poiché la tardività è autonoma causa di inammissibilità.
- Nei procedimenti relativi all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, la natura sommaria del decreto non esclude l’applicazione delle regole generali sui termini processuali aventi carattere generale e stabilizzante.
- Il Pubblico Ministero, quando agisce quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è normalmente condannato alle spese processuali neppure in caso di soccombenza; inoltre non opera il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.
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