Cassazione Civile, Ordinanza n. 08686/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Un proprietario di un fondo sito in Pachino ha convenuto i proprietari del fondo vicino chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di veduta a carico del loro immobile, esercitata attraverso due aperture, e la condanna all'arretramento della loro costruzione. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato alcune planimetrie e documenti; 2) motivazione perplessa e logicamente contraddittoria, ancora ex art. 360, n. 5, c.p.c., per errata valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della planimetria catastale del 1939 ritenuta alterata e inattendibile, con conseguente erroneo riconoscimento della preesistenza dell'apertura al primo piano e sua pretesa modifica nel 2005; 3) erronea mancata ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado e reiterata in appello, diretta a escludere i presupposti dell'usucapione della servitù di veduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, rilevando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la CTU e i documenti richiamati, e che ricorreva una "doppia conforme" idonea a precludere la deducibilità del vizio di omesso esame di fatti decisivi; inoltre, le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, perché le istanze di prova testimoniale erano rilevanti e decisive ed erano state reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e poi in appello; la Corte territoriale aveva quindi errato nel ritenere che non fossero scrutinabili in secondo grado per mancata reiterazione. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di "doppia conforme" e non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito o del materiale istruttorio.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo in via generale nella tassonomia degli istituti; nel testo non vi è una specifica applicazione della regola sull'onere della prova.
Cass. Sez. U, n. 24148 del 25/10/2013
Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in una nuova pronuncia sul fatto tramite revisione delle valutazioni del giudice di merito.
Massime di principio
- In caso di doppia conforme tra primo e secondo grado, il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. è in linea di principio precluso.
- La censura di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di sostituzione del convincimento del giudice di merito con quello della parte ricorrente.
- La valutazione di documenti, testimonianze e attendibilità delle prove è riservata al giudice di merito, che non è tenuto a confutare singolarmente ogni deduzione difensiva, purché esponga le ragioni essenziali del proprio convincimento.
- La mancata ammissione di prove testimoniali rilevanti e decisive integra vizio censurabile quando le istanze risultino effettivamente riproposte nei gradi di merito e non possano essere considerate rinunciate o precluse per ragioni processuali inesistenti.
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