Cassazione Civile, Ordinanza n. 08680/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società di capitali, poi cancellata dal Registro delle imprese a seguito di trasformazione in comunione d’azienda. Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento su istanza di un creditore; la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo delle società socie della trasformata e della stessa società debitrice, ritenendo che la trasformazione eterogenea non impedisse il fallimento entro l’anno dalla cancellazione, ai sensi dell’art. 10 l. fall. In cassazione, le ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della notificazione dell’istanza di fallimento per mancata notifica alle socie succedute alla società, ritenute legittimate passive e litisconsorti necessarie; 2) inapplicabilità dell’art. 10 l. fall., poiché la norma riguarderebbe la sola cancellazione per cessazione dell’attività e non la trasformazione in comunione d’azienda; 3) impossibilità di configurare, in caso di comunione d’azienda, una prosecuzione dell’attività imprenditoriale e quindi l’assoggettabilità a fallimento dei comunisti; 4) conseguente successione dei comproprietari nei rapporti attivi e passivi e loro responsabilità illimitata, con ulteriore argomento di non pertinenza della disciplina fallimentare. La società debitrice ha proposto a sua volta motivi sovrapponibili, insistendo sulla nullità del procedimento per mancata notifica alle socie e sull’inapplicabilità dell’art. 10 l. fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati. Ha confermato che la trasformazione di una società di capitali in comunione d’azienda costituisce trasformazione eterogenea ai sensi dell’art. 2500-septies c.c. e realizza un fenomeno successorio tra soggetti ed entità distinte; pertanto non preclude la dichiarazione di fallimento della società entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese, in applicazione dell’art. 10 l. fall. Ha inoltre escluso la nullità del procedimento prefallimentare: la legittimazione a contraddire non spetta ai soci subentrati, ma alla società/liquidatore nel procedimento relativo alla dichiarazione di fallimento della società cancellata; di conseguenza, la notificazione dell’istanza alla società cancellata è stata ritenuta sufficiente. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi separati aventi ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza
invocato per sostenere la nullità della notificazione dell’istanza di fallimento; la Corte esclude la nullità del procedimento nel caso concreto
richiamato dalle ricorrenti in relazione alla disciplina della notificazione nel procedimento prefallimentare
si applica anche alla trasformazione eterogenea di società di capitali in comunione d’azienda, quando la cancellazione sia avvenuta entro l’anno
richiamato per contestare l’estensione analogica dell’art. 10 l. fall.; la Corte conferma l’applicazione della norma alla fattispecie
è richiamato per qualificare la comunione di godimento e per escludere che essa, di per sé, impedisca la disciplina fallimentare dell’ente originario
indicato anche in combinazione con la tesi difensiva delle ricorrenti, ma la Corte non accoglie l’assunto di incompatibilità con il fallimento
la trasformazione della società in comunione d’azienda è qualificata come trasformazione eterogenea, con effetti successori tra soggetti distinti
la comunione di godimento dell’azienda viene richiamata come disciplina dell’assetto risultante dalla trasformazione, senza escludere la fallibilità della società trasformata
l’opposizione dei creditori alla trasformazione è rimedio aggiuntivo e non sostitutivo della procedura fallimentare
la censura di omessa pronuncia sulla legittimazione passiva è ritenuta non decisiva alla luce della ricostruzione del fenomeno successorio
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
non è utilizzabile per riproporre in cassazione la questione della legittimazione passiva o della nullità del procedimento come vizio motivazionale
richiamato dalle ricorrenti a sostegno della tesi sulla responsabilità illimitata dei comproprietari; la Corte non accoglie la doglianza
richiamato per descrivere la comunione e la contitolarità dei beni aziendali risultante dalla trasformazione
richiamato dalle ricorrenti in tema di estinzione della società e successione nei rapporti, senza accoglimento della tesi difensiva
Massime di principio
- La trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione d’azienda non elimina la rilevanza dell’originaria società ai fini concorsuali, poiché integra un fenomeno successorio tra soggetti distinti e non una mera continuità soggettiva priva di effetti.
- La dichiarazione di fallimento della società cancellata è ammissibile se la cancellazione è intervenuta entro l’anno e l’insolvenza è riferibile al periodo rilevante ex art. 10 l. fall.; il mutamento del regime patrimoniale successivo non impedisce l’applicazione della norma.
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società cancellata, la legittimazione a contraddire non si sposta automaticamente sui soci subentrati nei beni o nei rapporti, ma resta ancorata al soggetto/processo individuato dalla disciplina fallimentare secondo la sua funzione.
- L’opposizione dei creditori alla trasformazione societaria è rimedio aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alla tutela concorsuale: la sua mancata attivazione non equivale a rinuncia alla domanda di fallimento.
- La qualificazione della trasformazione e l’individuazione del soggetto legittimato nel procedimento prefallimentare devono essere risolte alla luce degli effetti giuridici dell’operazione, non della sola continuità materiale dell’azienda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08683/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08684/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08685/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08686/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08687/2023 del 28/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →