Cassazione Civile, Ordinanza n. 08683/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La professionista aveva agito davanti al Tribunale per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l’attività difensiva prestata in favore della società in tre procedimenti, tra cui un giudizio davanti al Tribunale, uno davanti al Giudice di Pace e un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al compenso, ma aveva liquidato gli importi applicando i valori medi del D.M. n. 55/2014 e riducendoli del 50%, con importi diversi per ciascun procedimento. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 4 e ss. D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, per avere il giudice ridotto del 50% i compensi di tutte le fasi processuali e anche del procedimento sommario, asseritamente in violazione dei minimi tariffari e senza adeguata motivazione; (2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, per avere il Tribunale dimezzato i compensi senza specifica richiesta e con motivazione ritenuta illogica, contraddittoria e apparente, dato che il giudice aveva comunque affermato che l’attività professionale era provata; (3) il testo riferisce che vi era un terzo motivo, ma non ne riporta il contenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la liquidazione effettuata dal Tribunale è rimasta entro i limiti consentiti dal D.M. n. 55/2014: il giudice può ridurre i compensi fino al 50% e, per la fase istruttoria, fino al 70%, sicché la riduzione operata non ha violato i minimi tariffari; inoltre, per il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., la censura era infondata anche nel merito, perché il calcolo della ricorrente si fondava su un errore materiale di un euro. È stato rigettato anche il secondo motivo: la Corte ha osservato che il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale" e che l’ordinanza impugnata consentiva di comprendere l’iter logico seguito; la riduzione del 50% non richiedeva una specifica istanza di parte, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice entro i limiti tariffari. La Corte ha inoltre chiarito che il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza della domanda quanto all’an debeatur, mentre la riduzione riguardava solo il quantum debeatur. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge per i primi motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato in relazione alla dedotta nullità della decisione per asserita motivazione apparente o violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e al rispetto del minimo costituzionale.
art. 112 c.p.c.
è evocato dalla ricorrente per lamentare un presunto vizio di ultrapetizione o di pronuncia non conforme alla domanda; la Corte esclude la violazione.
art. 132 c.p.c.
è richiamato in tema di requisito della motivazione della sentenza; la Corte esclude che l’ordinanza sia affetta da motivazione apparente o inesistente.
art. 111, comma 6, Cost.
è indicato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, la cui violazione può integrare nullità della decisione.
art. 4 D.M. n. 55/2014
la Corte afferma che il giudice può liquidare i compensi tra minimi e massimi e ridurre i valori medi fino al 50% (e, per la fase istruttoria, fino al 70%).
art. 4 e seguenti D.M. n. 55/2014
sono richiamati come disciplina della liquidazione dei compensi professionali forensi.
D.M. n. 37/2018
è menzionato come fonte modificativa del D.M. n. 55/2014.
art. 702 bis c.p.c.
è il rito del procedimento per il quale è stata contestata la liquidazione del compenso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali forensi, il giudice può operare una riduzione dei valori medi entro i limiti previsti dal D.M. n. 55/2014; tale scelta rientra nella sua discrezionalità tecnica e non è sindacabile in cassazione se non per violazione delle regole legali di liquidazione.
- La censura di motivazione in cassazione è ammissibile solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale": non sono più deducibili meri profili di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- Se il giudice di merito riconosce il diritto al compenso quanto all’an debeatur, la controversia sulla quantificazione attiene al solo quantum debeatur e la determinazione dell’importo resta affidata al potere discrezionale del giudice entro i parametri normativi.
- L’errore di calcolo meramente materiale e di entità irrisoria non è idoneo, di per sé, a fondare la cassazione della liquidazione delle spese professionali, ove il decisum resti comunque conforme ai parametri applicabili.
- La riduzione dei compensi professionali prevista dai parametri forensi non richiede una specifica domanda di parte, purché la liquidazione avvenga nei limiti legali e sia comprensibile la motivazione del giudice.
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