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Sentenza

Sentenza del 25/09/2023 n. 27312 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sul calcolo e riconoscimento degli interessi dovuti a titolo di rimborso d'imposta relativo all'anno d'imposta (Omissis). La banca chiedeva l'applicazione dell'art. 44 del D.P.R. n.602/1973 (regime generale) con conseguente computo degli interessi anche sul primo semestre del (Omissis) e il riconoscimento degli interessi ultradecennali ex art.1, commi 139-140 L. n.244/2007. L'Amministrazione sosteneva l'applicazione dell'art. 44‑bis del D.P.R. n.602/1973 (rimborsi automatizzati/collettivi) per i rimborsi derivanti da liquidazioni effettuate ai sensi dell'art. 36‑bis del D.P.R. n.600/1973, con esclusione del primo semestre e dei presupposti per gli interessi ultradecennali.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso della banca. Ha ritenuto applicabile l'art. 44‑bis del D.P.R. n.602/1973 basando la scelta sul momento genetico del rapporto tributario (nascita del credito in base a dichiarazione): quando il credito emerge da dichiarazione e dalla liquidazione automatica ex art.36‑bis, si applica la disciplina speciale dei rimborsi automatizzati (art.44‑bis/art.42‑bis). Di conseguenza sono esclusi i presupposti per il riconoscimento degli interessi ultradecennali richiesti e non è riconosciuto l'interesse sul primo semestre invocato dalla banca. Condanna della banca alle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44

    Regola generale sui rimborsi e sul calcolo degli interessi in caso di eccedenze d'imposta. La banca sosteneva che questo articolo dovesse trovare applicazione per riconoscere interessi anche sul primo semestre e gli interessi ultradecennali.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44‑bis

    Disciplina speciale applicabile ai rimborsi effettuati con procedura automatizzata/collettiva (collegata all'art.36‑bis e all'art.42‑bis): limita il campo di applicazione del regime ordinario degli interessi. La Corte ha ritenuto che si applichi quando il credito deriva da dichiarazione e dalla procedura di liquidazione automatica.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36‑bis

    Prevede la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base della dichiarazione. La Corte ha ancorato l'applicazione della disciplina dei rimborsi al "momento genetico" in cui il credito nasce dalla dichiarazione e dalla liquidazione automatica prevista da questo articolo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 42‑bis

    Regola la procedura informatica collettiva per l'esecuzione dei rimborsi collegati all'art.36‑bis; è richiamata quale strumento operativo del rimborso automatizzato/collettivo contemplato dall'art.44‑bis.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 139 e 140

    Prevedeva il riconoscimento di interessi ultradecennali in certe ipotesi di ritardo nei rimborsi. La Corte ha ritenuto tali interessi non dovuti nel caso in cui sia applicabile la disciplina dei rimborsi automatizzati (art.44‑bis), perché mancavano i presupposti secondo la specialità normativa.

  • Codice Civile, artt. 2697 e 2729

    Norme richiamate nel secondo motivo di ricorso in tema di onere della prova (2697) e prova della continuazione o estinzione dell'obbligazione (2729). La Corte ha ritenuto che la prova di una procedura collettiva automatizzata non fosse stata adeguatamente fornita dalla banca.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., n. 3

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge: la censura è stata esaminata come questione di corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria citata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Richiamato in relazione al contributo unificato processuale; menzionato nella parte finale della sentenza per la liquidazione degli oneri processuali.

Massime di principio

  • Quando il credito fiscale nasce da dichiarazione e dalla liquidazione automatica prevista dall'art.36‑bis del D.P.R. n.600/1973, la disciplina speciale dei rimborsi automatizzati (art.44‑bis e relativo art.42‑bis) è quella da applicare, indipendentemente dalle modalità o dai tempi concreti con cui l'Amministrazione ha eseguito materialmente il pagamento.
  • La distinzione tra rimborso "individuale" e "collettivo/automatizzato" si valuta sulla base del momento genetico del rapporto tributario (origine del credito) e della procedura prevista dalla norma (es. processo informatico collettivo), non esclusivamente sul comportamento successivo delle parti (istanze di sollecito, incontri, ritardi).
  • Se l'Amministrazione invoca una procedura automatizzata/collettiva per giustificare un diverso calcolo degli interessi, è suo onere dimostrare l'effettiva applicazione di tale procedura (documentazione informatica, ordini di pagamento collettivi, protocolli), altrimenti il contribuente può sostenere l'applicazione della regola generale.
  • Quando si applica la disciplina dei rimborsi automatizzati, possono venire meno i presupposti per il riconoscimento di interessi particolari (es. interessi ultradecennali) previsti da norme successive; quindi la qualificazione normativa del rimborso è decisiva per la spettanza degli interessi.
  • In presenza di ritardi o di modalità di rimborso ritenute pregiudizievoli dal contribuente, oltre al diritto agli interessi si può valutare l'azione per il risarcimento del danno solo se il danno è configurabile e non già regolato dal meccanismo degli interessi di legge previsto per i rimborsi.

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