Sentenza del 25/09/2023 n. 748 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Imposta di pubblicità - presupposto impositivo e modalità di calcolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla modalità di calcolo dell'imposta comunale sulla pubblicità: la questione era se la base imponibile dovesse essere determinata sulla superficie della singola freccia pubblicitaria (ogni messaggio considerato singolarmente) oppure sulla superficie della minima figura piana che circoscrive l'impianto contenitore delle molteplici frecce (mezzo pubblicitario cumulativo) indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. La parte resistente sosteneva che il "mezzo" è l'impianto contenitivo; la parte ricorrente sosteneva che le diverse insegne erano riferibili a ditte diverse e prive di un collegamento strumentale inscindibile, richiedendo quindi la quantificazione dell'imposta sulla base delle superfici espositive effettivamente occupate da ciascun inserzionista.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche ha accolto l'appello proposto da IXXX Srl, riformando integralmente la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento, e ha confermato l'originario avviso di accertamento. I giudici hanno aderito all'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'unitarietà del presupposto impositivo si riconosce solo quando più messaggi riferibili alla stessa ditta presentino un collegamento strumentale inscindibile; nel caso in esame mancava tale unitarietà perché sulle superfici erano presenti insegne di diverse ditte senza collegamento inscindibile, per cui l'imposta è stata correttamente determinata in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della complessità e della contrattualità interpretativa.
Norme richiamate
"La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche"
Definisce il presupposto dell'imposta come la diffusione di messaggi pubblicitari tramite forme di comunicazione; individua quindi l'oggetto materiale (messaggio/mezzo) della disciplina impositiva.
D. Lgs. n. 507/1993 - art. 7, comma 1
"L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti"
Stabilisce il criterio di calcolo dell'imposta considerando la superficie della minima figura che circoscrive il mezzo pubblicitario; tuttavia l'applicazione è stata limitata dalla giurisprudenza quando i messaggi concernono soggetti diversi e non hanno collegamento inscindibile.
D. Lgs. n. 507/1993 - art. 6, comma 2
"[estende] al soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio pubblicitario la solidarietà per l'obbligazione tributaria posta a carico del titolare o comunque di colui che ha la disponibilità del mezzo pubblicitario"
Prevede la solidarietà nell'obbligazione tributaria tra il titolare/disponente del mezzo e il soggetto pubblicizzato, giustificando trattamenti unitari quando i messaggi sono riconducibili al medesimo soggetto.
Cass. sent. n. 25/2012 (giurisprudenza della Suprema Corte)
"la unitarietà del presupposto impositivo anche nella ipotesi di pluralità di mezzi pubblicitari ... che veicolano un medesimo messaggio pubblicitario o più messaggi pubblicitari riconducibili però tutti ad una medesima ditta ... considerando in tal caso come un unico mezzo pubblicitario ... anche una molteplicità di messaggi che presentino tuttavia un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto"
Ha affermato che l'unità del presupposto si verifica quando pluralità di messaggi sono riferibili alla stessa ditta e presentano un collegamento strumentale inscindibile; se manca tale collegamento, i messaggi vanno considerati distintamente e la base imponibile calcolata per ciascun inserzionista.
Massime di principio
- Quando più messaggi pubblicitari presenti su un medesimo supporto sono riferibili alla stessa impresa e hanno un collegamento strumentale inscindibile/identico contenuto, si può considerare unitario il "mezzo" e calcolare l'imposta sulla minima figura piana che circoscrive l'impianto (criterio di art. 7).
- Se sullo stesso pannello compaiono insegne o messaggi riconducibili a ditte diverse e privi di collegamento strumentale inscindibile, l'imposta deve essere determinata sulla superficie effettivamente occupata da ciascuna impresa (somma delle superfici espositive individuali), indipendentemente dalla dimensione cumulativa del pannello.
- Per sostenere la tesi dell'unitarietà è utile produrre prove di collegamento contrattuale, funzionale o grafico tra i messaggi (es. stesso committente, unica campagna coordinata, elementi grafici comuni) che dimostrino l'uso unitario del mezzo per un medesimo interesse economico.
- La responsabilità tributaria può ricadere sia sul titolare/disponente del mezzo sia sul soggetto pubblicizzato (solidarietà ex art. 6, comma 2): chi gestisce l'impianto e chi beneficia della pubblicità possono entrambi essere addebitati.
- In caso di dubbio interpretativo è prudente misurare e documentare separatamente le superfici occupate dai diversi inserzionisti e verificare contratti/ordini pubblicitari per evitare sottovalutazioni o contestazioni future.
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