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Sentenza

Sentenza del 25/09/2023 n. 5314 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Finanza locale - Imu Ici -Immobile di Istituto religioso destinato ad attività didattica - Esenzione - Corrispettivi simbolici o inidonei a costituire retribuzione del servizio - Condizione - Necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU/TASI per l'anno 2014 relativo ad immobili destinati ad attività didattica (scuola paritaria). Questione principale: diritto all'esenzione IMU per istituto religioso che svolge attività didattica a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi simbolici/inidonei a costituire retribuzione del servizio. Occorre verificare se i corrispettivi percepiti dall'ente siano solo una frazione del costo effettivo del servizio mediante comparazione del Corrispettivo Medio percepito (CM) con il Costo Medio per Studente (CMS) determinato dal MIUR. L'Ufficio ha provato l'esistenza di corrispettivi versati dagli utenti; la Congregazione non ha fornito una comparazione precisa CM vs CMS né altra prova idonea a dimostrare la simbolicità dei corrispettivi.

La decisione

La Commissione regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della Congregazione. Motivo: mancanza in giudizio di una comparazione precisa tra il Corrispettivo Medio percepito e il Costo Medio per Studente (CMS), quindi assenza di prova convincente che i corrispettivi fossero simbolici. È stata altresì respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello proposta dal Comune. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Stabilisce l'onere della prova: l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva; il contribuente deve fornire le proprie allegazioni probatorie quando rilevanti (nel caso, dimostrare che i corrispettivi non costituiscono remunerazione piena del servizio). Il secondo comma è richiamato in relazione all'onere della Congregazione di provare la non rilevanza economica dei corrispettivi.

  • art. 7, co. 5-bis D.lgs. n.546/1992

    Ribadisce il principio processuale secondo cui l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate; il giudice decide sugli elementi probatori emersi e annulla l'atto se la prova è insufficiente o contraddittoria. Concretamente impone all'ufficio di dimostrare la fondatezza dell'accertamento e al contribuente di documentare la propria richiesta quando necessario.

  • art. 7 lett. i) D.L. n. 504/1992

    Individua l'agevolazione/esenzione per gli immobili di istituti religiosi destinati a finalità non commerciali, incluse attività didattiche purché soggettivamente ricorrano i requisiti dell'istituto religioso e le modalità siano non commerciali (gratuità o corrispettivi simbolici).

  • art. 13, comma 12-ter D.L. n. 201/2011

    Prevede l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU a decorrere dall'inizio del possesso dell'immobile; è stata richiamata dalla ricorrente nella eccezione preliminare sui termini di notifica.

  • art. 1, comma 161 legge n. 296/2006

    Norma in tema di decadenza/termine quinquennale per l'attività accertatrice (richiamata dalla ricorrente in relazione alla presunta decadenza dell'accertamento TASI).

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per immobili di istituti religiosi destinati ad attività didattica richiede due condizioni: il requisito soggettivo (qualità di istituto religioso) e che l'attività sia svolta gratuitamente oppure a fronte di corrispettivi simbolici/inidonei a costituire retribuzione del servizio.
  • Per l'attività scolastica il parametro di riferimento per verificare la 'simbolicità' dei corrispettivi è la comparazione tra il Corrispettivo Medio percepito (CM) e il Costo Medio per Studente (CMS) pubblicato dal MIUR: se CM < CMS il corrispettivo è considerato simbolico.
  • L'onere della prova è ripartito: l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell'accertamento (es. percezione di corrispettivi), ma il contribuente che invoca l'esenzione deve fornire prove documentali e contabili precise (calcolo CM, elenco rette, iscritti, bilanci, ricevute) per dimostrare che i corrispettivi siano solo una frazione del costo effettivo.
  • In mancanza di una comparazione precisa CM vs CMS o di altra documentazione probatoria convincente, il giudice tende a confermare l'accertamento; quindi è cruciale per il contribuente predisporre un raffronto dettagliato e documentato.
  • Occorre verificare anche termini e prescrizioni: contestare la regolarità della notifica e i termini quinquennali per l'accertamento (per la TASI) può essere una linea di difesa, ma va provata con date certe di invio e notifica.
  • In sede di impugnazione rispettare i requisiti formali dell'atto di appello (art. 53 D.lgs. 546/1992) per evitare eccezioni di inammissibilità.

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