Sentenza del 25/09/2023 n. 536 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
IVA - importazione - presentazione della dichiarazione in dogana - rappresentante indiretto - responsabilità solidale con l'importatore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e di atto di irrogazione di sanzione amministrativa tributaria collegati alla classificazione di origine e all'applicazione del dazio antidumping su bobine di fogli di alluminio importate dall'Indonesia (periodo 25/09/2018 - 14/05/2019). L'Amministrazione sosteneva che la merce fosse di origine cinese e quindi soggetta al dazio antidumping del 30% anziché all'aliquota pagata del 7,5%. Questioni sollevate dalla ricorrente: prescrizione dei termini di revisione, uso strumentale della comunicazione della notizia di reato per estendere i termini, violazione del diritto di accesso al fascicolo e del contraddittorio, insufficienza della prova dell'origine cinese, legittimazione passiva e responsabilità solidale del rappresentante indiretto (S S Srl) in relazione all'IVA all'importazione e alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha respinto i ricorsi riuniti. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla prescrizione dei termini alla luce della modifica normativa (art. 103 par. 2 CDU recepito dall'art. 12 Legge 37/2019) che fissa in sette anni il termine di accertamento in presenza di reato. Ha ritenuto legittima la trasmissione della notizia di reato e ha escluso abuso procedimentale. Quanto al merito dell'origine, la Corte ha ritenuto probanti le informazioni comunicate dall'Autorità indonesiana su richiesta di OLAF, secondo cui l'esportatore aveva ammesso dichiarazioni errate sull'origine; dunque incombeva sulla parte fornire prova che le lavorazioni effettuate in Indonesia fossero sufficienti a conferire origine indonesiana (cambiamento di voce tariffaria), prova che non è stata fornita in modo convincente dalla consulenza tecnica di parte. Infine la Corte ha confermato il principio secondo cui il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale risponde solidalmente con l'importatore del pagamento dell'IVA all'importazione (richiamando Cass. n. 11029/2021), avendo incluso tale obbligazione tra gli oneri doganali. Spese compensate per l'opponibilità della questione.
Norme richiamate
art. 201 Reg. 2913/92/CEE
Riferimento alle regole sulla presentazione della dichiarazione doganale e agli oneri doganali; la Corte richiama la normativa e la prassi interpretativa che connette le obbligazioni doganali (inclusa l'IVA all'importazione) alla dichiarazione presentata dal rappresentante.
art. 77 Reg. (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)
Norma richiamata nella discussione sulla responsabilità solidale del rappresentante; la parte resistente invocava la responsabilità ai sensi del CDU, mentre la Corte ha valutato la questione alla luce del complesso normativo e della giurisprudenza che interpreta l'art. 201 CDC in relazione all'IVA.
art. 201 Dir. 2006/112/CE (Direttiva IVA)
Richiamata quale quadro comunitario in tema di IVA all'importazione; la Corte utilizza il principio di riferimento per ritenere che l'obbligazione IVA possa essere ricomprese tra gli oneri doganali e quindi collegata alla responsabilità solidale del dichiarante.
art. 103 par. 2 CDU
Norma che consente agli Stati membri di estendere il termine di accertamento in presenza di reato; la Corte rileva che l'Italia, con legge n. 37/2019, ha fissato un termine di sette anni per l'attività accertativa doganale in tali ipotesi.
art. 84 TULD (modificato dall'art. 12 Legge n. 37/2019)
Normativa nazionale che ha recepito il mutamento previsto dall'art. 103 CDU e che ha fissato il termine di sette anni per l'accertamento doganale in caso di reato; la Corte l'ha ritenuta applicabile e ha escluso la prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Cass. n. 11029/2021
Giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale risponde solidalmente con l'importatore per il pagamento dell'IVA all'importazione; principio richiamato e applicato dalla Corte nel caso in esame.
Cass. n. 23526/2022
Sentenza citata come difforme rispetto al principio sopra; la Corte ha comunque ritenuto maggiormente condivisibile e applicabile la linea interpretativa della Cass. n. 11029/2021.
Massime di principio
- Il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale può essere ritenuto solidalmente responsabile con l'importatore per l'IVA all'importazione: dunque chi firma/trasmette la dichiarazione assume un rischio di responsabilità tributaria.
- In caso di contestazione sull'origine non preferenziale, grava sul dichiarante/importatore l'onere di provare che le lavorazioni nel Paese esportatore sono sufficienti a conferire origine (tipicamente dimostrando il cambio di voce tariffaria); le perizie tecniche di parte devono essere dettagliate e specifiche quanto alla natura delle operazioni (es. hot-rolling/cold-rolling) e alla misura delle caratteristiche rilevanti (es. spessore) per essere efficaci.
- Quando vi è sospetto di reato doganale/tributario, gli Stati possono applicare termini accertativi più lunghi (in Italia fino a sette anni), e la trasmissione della notizia di reato non è di per sé indice di abuso procedurale se effettuata nell'ambito degli obblighi del funzionario.
- Documenti e informazioni in possesso di autorità giudiziarie o di OLAF possono essere coperti da segreto istruttorio; l'accesso a tali atti richiede istanze agli enti titolari e non sempre può essere ottenuto tramite l'Amministrazione doganale.
- Sul piano difensivo, è strategico raccogliere prove tecniche precise, documentazione di filiera e dichiarazioni formali del produttore/esportatore che attestino i processi effettuati e la catena di custodia, e muovere censure procedurali mirate (es. motivazione dell'atto, corretta qualificazione delle voci tariffarie, dimostrazione della diligenza professionale del rappresentante) per limitare la responsabilità solidale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 set 2023Sentenza del 25/09/2023 n. 32 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 25 set 2023Sentenza del 25/09/2023 n. 748 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 25 set 2023Sentenza del 25/09/2023 n. 749 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 25 set 2023Sentenza del 25/09/2023 n. 5314 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 25 set 2023Sentenza del 25/09/2023 n. 27265 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 set 2023Sentenza del 25/09/2023 n. 27267 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →