Cassazione Civile, Ordinanza n. 01059/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per tributi pubblicitari relativo all'anno 2014, emesso dalla concessionaria del Comune di Napoli nei confronti della società contribuente. La contribuente contestava la pretesa sostenendo, in sintesi, che il Comune avesse illegittimamente sostituito l'imposta comunale sulla pubblicità con un c.d. canone sostitutivo (asseritamente CIMP), applicando tariffe superiori al limite di legge; che il piano generale degli impianti e i successivi atti comunali non potessero valere come regolamento istitutivo del canone ex art. 62 d.lgs. 446/1997; che fosse stata operata una duplicazione tra imposta e canone di locazione degli spazi pubblici; che vi fosse stato omesso esame di questioni decisive; e che il giudice tributario avesse pronunciato su un profilo di giurisdizione asseritamente spettante al giudice amministrativo. I motivi di ricorso censuravano, inoltre, la mancata considerazione dell'abrogazione della facoltà comunale di aumentare le tariffe dell'imposta di pubblicità dopo il 2012 e la sopravvenuta illegittimità delle proroghe tacite degli aumenti tariffari per l'anno 2014.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi nella parte in cui miravano a far valere l'asserita istituzione del CIMP mediante il piano generale degli impianti, la pretesa duplicazione tra tributo e canone concessorio e il paventato difetto di giurisdizione, ritenendo che il Comune non avesse validamente istituito il CIMP e che restasse applicabile l'ICP, cumulabile con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici. Tuttavia ha accolto la questione relativa alla sopravvenuta illegittimità degli aumenti tariffari per l'anno 2014 dopo l'abrogazione della facoltà di maggiorazione dell'imposta di pubblicità, rilevando che i giudici di merito dovranno accertare le tariffe applicabili escludendo le maggiorazioni, anche se prorogate tacitamente. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame limitatamente a tale profilo.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
indica i diversi vizi di legittimità invocati dalla ricorrente; il motivo ex n. 5 è ritenuto inammissibile quando in realtà si denuncia omessa pronuncia su una questione di parte.
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446
la sostituzione dell'ICP con il CIMP richiede un apposito regolamento conforme ai criteri legali; il limite del 25% opera per il canone sostitutivo validamente istituito, non per il mero canone concessorio di occupazione.
art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
è la base tariffaria dell'imposta comunale sulla pubblicità in difetto di valida sostituzione con il CIMP.
art. 9 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
consente il cumulo dell'imposta sulla pubblicità con la tassa/canone per l'occupazione di spazi pubblici e con canoni di locazione o concessione commisurati all'effettiva occupazione del suolo pubblico.
art. 11, comma 10, l. 27 dicembre 1997, n. 449
prevedeva la facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'ICP; la sua abrogazione incide sulla possibilità di prorogare gli aumenti per gli anni successivi al 2012.
art. 23 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
ha abrogato la disposizione che consentiva aumenti tariffari dell'ICP; non legittima proroghe tacite per gli anni successivi alla sua entrata in vigore.
art. 1, comma 739, l. 28 dicembre 2015, n. 208
norma di interpretazione autentica: salva gli aumenti già deliberati prima del 26 giugno 2012, ma non ripristina una potestà generale di aumentare o confermare tacitamente le tariffe per gli anni successivi.
art. 4 preleggi
invocato dalla ricorrente per sostenere un'abrogazione implicita del piano; la Corte ritiene la censura inammissibile o comunque infondata nel contesto della diversa disciplina applicabile.
richiamato indirettamente dalla Corte nel rilevare che l'omessa pronuncia va dedotta come vizio processuale e non come omesso esame di fatto ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446
la sua disciplina non può essere surrogata dal piano generale degli impianti, che ha funzione autonoma e meramente programmatica.
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
qualifica il presupposto della TOSAP in termini di occupazione di beni pubblici, evidenziandone la diversità rispetto al canone concessorio.
art. 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
individua il soggetto tenuto alla TOSAP e il parametro dell'occupazione effettivamente sottratta all'uso pubblico.
art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato per descrivere il COSAP, canone di natura non tributaria e fondato su un rapporto concessorio distinto dall'ICP/CIMP.
art. 1, comma 917, l. 30 dicembre 2018, n. 145
richiamato come conferma del dato della illegittimità delle maggiorazioni tariffarie per gli anni dal 2013 al 2018.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
artt. 3, 5, 7, 9, 12, 38, 42
costituisce il quadro normativo dell'ICP, del regolamento comunale, del piano generale degli impianti e dei prelievi connessi all'occupazione di spazi pubblici.
Massime di principio
- La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari richiede un apposito regolamento comunale conforme ai criteri di legge; il piano generale degli impianti ha funzione autonoma e programmatica e non può surrogare il regolamento.
- In mancanza del regolamento istitutivo del CIMP, resta applicabile l'imposta comunale sulla pubblicità secondo le tariffe vigenti ratione temporis, anche se il Comune abbia preannunciato in atti pianificatori l'introduzione del canone.
- L'imposta sulla pubblicità è cumulabile con canoni o tasse relativi all'occupazione di suolo pubblico quando il legislatore lo prevede espressamente, poiché i relativi presupposti e la natura dei prelievi sono diversi.
- Il vizio di omessa pronuncia non può essere veicolato come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; quando la doglianza riguarda l'omessa trattazione di una questione, la censura deve essere impostata come error in procedendo.
- La denuncia di erronea interpretazione di un atto amministrativo richiede di indicare i canoni ermeneutici asseritamente violati; in difetto, la censura si risolve in una richiesta di riesame del merito non consentita in cassazione.
- L'abrogazione della facoltà comunale di aumentare le tariffe dell'imposta di pubblicità impedisce proroghe tacite delle maggiorazioni per gli anni successivi al 2012, salvo la sola salvezza delle delibere già adottate entro la data rilevante dalla norma interpretativa.
- La giurisdizione sulle controversie relative al canone sostitutivo della pubblicità spetta al giudice tributario quando, secondo il petitum sostanziale, la pretesa ha natura tributaria; la riqualificazione della fattispecie compiuta dal giudice di merito attiene al merito e non trasforma la controversia in questione di giurisdizione.
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