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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13327/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società esercente apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, TULPS, di una cartella di pagamento relativa all'imposta sugli intrattenimenti (ISI) per l'anno 2013. In primo e secondo grado il ricorso è stato respinto. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) nullità/inesistenza della notifica della cartella a mezzo PEC, perché il file allegato era in PDF e non in formato p7m con firma digitale; (2) omessa pronuncia della CTR sul dedotto vizio di motivazione della sentenza di primo grado; (3) violazione delle norme sull'ISI e della l. n. 241/1990 per avere la CTR ritenuto sufficiente la mera conoscenza o conoscibilità del rilascio dei nulla osta volturati; (4) ulteriore censura sulla ritenuta conoscenza del nulla osta desunta da circostanze di fatto, con contestazione anche del corretto riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mancanza di sottoscrizione digitale della cartella non ne comporta l'inesistenza e che, comunque, l'eventuale irritualità della notificazione via PEC con allegato PDF è sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorso per cassazione deve censurare la sentenza di appello e non quella di primo grado; ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, richiamando il principio per cui, in materia di imposta sugli intrattenimenti, l'Amministrazione deve inviare il nulla osta solo se il contribuente lo richiede, mentre in difetto incombe sul contribuente attivarsi per verificarne il rilascio. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., non essendo stato alterato il riparto dell'onere della prova. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mancanza di firma analogica o digitale sulla cartella di pagamento non ne determina di per sé l'inesistenza, quando l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo titolare del potere di emissione e sia redatto secondo il modello legale previsto.
  • L'eventuale irritualità della notificazione di una cartella di pagamento a mezzo PEC, compresa la trasmissione dell'allegato in formato PDF anziché p7m, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo se il destinatario ha comunque conseguito la conoscenza dell'atto.
  • Nel ricorso per cassazione è censurabile la motivazione o l'omessa pronuncia della sentenza di appello, non i vizi della sentenza di primo grado, che devono considerarsi assorbiti o comunque emendati dalla decisione di secondo grado.
  • In materia di imposta sugli intrattenimenti relativa ad apparecchi ex art. 110, comma 7, TULPS, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a comunicare il nulla osta solo se il contribuente lo abbia specificamente richiesto; in difetto, grava sul contribuente l'onere di attivarsi per verificarne il rilascio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio a una parte diversa da quella che ne è gravata per legge, non quando valuti le prove o tragga conclusioni di merito dalle circostanze acquisite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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