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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13202/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia aveva notificato un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP dell'anno 2013, contestando alla società la deduzione di componenti negativi ritenuti privi di certezza e inerenza ex art. 109 TUIR, in particolare costi per consulenze e prestazioni di assistenza non adeguatamente documentati e costi per royalties corrisposte per l'uso del marchio "Globo", ritenuti indeducibili perché il contratto di licenza esclusiva risultava scaduto. La società aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale, limitatamente alle royalties, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società ha censurato soprattutto: la ritenuta inefficacia/scadenza del contratto di licenza nonostante il dedotto rinnovo tacito per facta concludentia; l'affermazione che la deducibilità delle royalties presupponesse un contratto scritto e che la prova fosse stata indebitamente aggravata; la conseguente automatica negazione della detrazione IVA per difetto di inerenza ai fini delle imposte dirette. Gli altri motivi, relativi a omesso esame, motivazione apparente, ultrapetizione e motivazione radicalmente carente, restavano subordinati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il terzo, il quarto e il settimo motivo di ricorso. Ha affermato che, se il costo è effettivamente sostenuto e inerente all'attività d'impresa, la detrazione/deducibilità non può essere negata solo perché il giudice di merito abbia valorizzato la pretesa scadenza formale del contratto di licenza, essendo ammissibile il rinnovo del rapporto anche per fatti concludenti in assenza di un requisito di forma scritta ad substantiam. Ha inoltre rilevato che il giudice d'appello non aveva affrontato correttamente il punto decisivo della proroga tacita del contratto e che la non deducibilità ai fini delle imposte dirette non poteva essere trasposta automaticamente alla non detraibilità IVA senza autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti sostanziali. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    I costi sono deducibili solo se certi, determinati e inerenti; la verifica non può arrestarsi a una mera contestazione formale sul contratto se il costo è effettivo e collegato all'attività d'impresa. L'inerenza va apprezzata in chiave qualitativa e il contribuente deve provare l'esistenza, la natura e la destinazione del costo.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato per sostenere la validità dell'accordo contrattuale e la possibilità di proseguire il rapporto per autonomia negoziale.

  • art. 1322 c.c.

    Esprime il principio di autonomia privata, che consente alle parti di regolare il rapporto anche attraverso comportamenti concludenti, se non è imposta una forma vincolata.

  • art. 1350 c.c.

    È richiamato per escludere che, nel caso esaminato, fosse necessaria la forma scritta ad substantiam per la prosecuzione del contratto.

  • art. 1327 c.c.

    Viene richiamato a sostegno dell'ammissibilità della conclusione/esecuzione del contratto mediante comportamento concludente e prestazione eseguita.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    La detrazione IVA richiede l'inerenza dei costi all'attività d'impresa e non può essere esclusa automaticamente per effetto di contestazioni inerenti alle imposte dirette.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina IVA, in relazione alla fatturazione e ai presupposti della detrazione.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla rettifica e sui presupposti della pretesa IVA.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro dei vizi dedotti in ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la lamentata motivazione apparente o inesistente.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la deducibilità dei costi presuppone che essi siano effettivi, certi e inerenti all'attività d'impresa; l'inerenza va valutata in termini qualitativi, come collegamento funzionale con l'impresa, e non in base a un giudizio di utilità o di rapporto diretto con i ricavi.
  • La prova dei presupposti sostanziali della deduzione e della detrazione grava sul contribuente quando l'Amministrazione contesti l'operazione o il costo; tuttavia, una volta dimostrata l'effettività del costo e il suo collegamento all'attività, non può pretendersi un aggravamento probatorio fondato su meri formalismi non previsti dalla legge.
  • La prosecuzione o il rinnovo di un rapporto contrattuale può avvenire anche per facta concludentia quando la forma scritta ad substantiam non sia imposta dalla legge; ai fini fiscali non è legittimo negare la rilevanza del costo solo perché il rapporto sia stato ritenuto formalmente scaduto, se in concreto la prestazione è proseguita.
  • La non deducibilità di un costo ai fini delle imposte dirette non determina automaticamente, senza autonoma verifica, l'indetraibilità dell'IVA: la detrazione va esaminata secondo i propri presupposti sostanziali, tra cui l'inerenza del bene o servizio all'attività economica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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