Cassazione Civile, Ordinanza n. 13205/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato alla società due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2014 e 2015, recuperando maggiori ricavi non dichiarati, costi ritenuti non deducibili e IVA reputata indebitamente detratta. L'accertamento era stato impostato con metodo analitico-induttivo, valorizzando l'asserita non congruità e non coerenza del modello dichiarativo, gli studi di settore e il dato del quantitativo di farina, oltre a contestare l'inerenza di alcune fatture di acquisto/servizi. Dopo un primo giudizio favorevole solo in parte alla società e un appello dell'Ufficio accolto integralmente dalla CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, per asserita insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e per carenza di motivazione sulla gravità, precisione e concordanza del ragionamento presuntivo; 2) violazione dell'art. 360, n. 5 e n. 4 c.p.c. per aver fondato il ragionamento presuntivo su un presupposto fattuale erroneo e per difetto di motivazione; 3) illegittimità della pronuncia per motivazione contraddittoria sulla percentuale di sfrido della farina; 4) violazione dell'art. 109 TUIR per avere la CTR ritenuto non inerenti, e quindi indeducibili/detraibili, alcune fatture, con contestazione della logica seguita dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto i primi tre motivi in parte infondati e in parte inammissibili, osservando che nell'accertamento presuntivo è sufficiente anche un solo fatto noto, purché preciso e grave, e che nel caso concreto la ricostruzione dei ricavi era stata sorretta da una motivazione adeguata e non contraddittoria, non sindacabile in sede di legittimità perché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha dichiarato infondato: ha ribadito che, in materia IVA e costi d'impresa, l'inerenza va provata dal contribuente mediante documentazione idonea a dimostrare natura, ragione e destinazione della spesa all'attività imprenditoriale, non essendo sufficiente la mera regolarità contabile. La CTR aveva motivatamente escluso l'inerenza delle fatture contestate per mancanza di documentazione di supporto. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la società alle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che il fatto noto può fondare il ragionamento presuntivo se conduce al fatto ignoto secondo ragionevole probabilità.
Le presunzioni non richiedono necessariamente pluralità di elementi: anche un solo elemento noto, se preciso e grave, può sorreggere l'accertamento, purché la motivazione sia adeguata e non contraddittoria.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Legittima l'accertamento analitico-induttivo dei ricavi d'impresa sulla base di presunzioni e dati oggettivi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le doglianze formulate come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità; non è ammesso censurare la motivazione per ottenere un nuovo esame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura sul fatto storico è preclusa quando mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
La deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA presuppongono l'inerenza della spesa all'attività d'impresa, da provare a cura del contribuente.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, la ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario fondato su presunzioni, non è necessaria la pluralità degli indizi: anche un solo fatto noto può legittimare la ricostruzione dei ricavi se il suo valore dimostrativo è sorretto da motivazione logica, adeguata e non contraddittoria.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
- In materia di reddito d'impresa e IVA, la prova dell'inerenza dei costi spetta al contribuente, che deve documentare la natura della spesa, la sua giustificazione e la concreta destinazione all'attività imprenditoriale; la sola regolarità formale della contabilità non basta.
- Quando vi è doppia conforme e non sono indicati specifici fatti differenziali tra primo e secondo grado, è precluso il riesame in cassazione di eventuali omissioni fattuali non consentite dal vizio dedotto.
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