Cassazione Civile, Ordinanza n. 13203/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno 2014, recuperando maggiori imposte IRES, IVA e IRAP. L'Ufficio contestava, da un lato, la deduzione di componenti negativi ritenuti privi di certezza e inerenza, relativi a consulenze commerciali e prestazioni di assistenza, per asserita carenza di documentazione idonea a provare l'effettività dei costi; dall'altro, la deduzione dei costi per royalties corrisposte a una società licenziataria del marchio, sostenendo che il contratto di licenza esclusiva fosse scaduto il 23 novembre 2013 e che, quindi, i costi relativi all'uso del marchio nell'anno 2014 fossero indeducibili. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR aveva riformato la decisione dando ragione all'Ufficio. In cassazione la società ha proposto sette motivi: in via principale ha censurato la sentenza d'appello per motivazione apparente e radicale vizio motivazionale; in particolare ha dedotto che la CTR si era limitata a formule generiche senza spiegare perché mancasse la prova della proroga del contratto o perché l'IVA dovesse ritenersi indetraibile. Gli altri motivi, rimasti assorbiti, denunciavano omesso esame di un fatto decisivo sull'inerenza dei costi, violazione delle norme sul contratto di licenza e sull'onere probatorio, ultrapetizione e indebita estensione automatica della non deducibilità ai fini IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il sesto motivo di ricorso, ritenendo fondate le censure di motivazione apparente. Ha osservato che la sentenza della CTR si limitava ad affermazioni generiche e a un richiamo meramente riproduttivo di precedenti, senza confrontarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado, tra cui la prosecuzione del rapporto per fatti concludenti, l'emissione della fattura relativa al 2014 e il pagamento tramite bonifico. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva esaminato una fattura diversa da quella pertinente al contenzioso. In conseguenza dell'accoglimento di tali motivi, gli altri sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 109 TUIR
richiamato per il requisito di inerenza e certezza dei componenti negativi dedotti; la sua applicazione concreta resta da riesaminare nel giudizio di rinvio
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
la motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; la sua violazione determina nullità se la motivazione è solo apparente
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione per relationem è ammessa, anche mediante richiamo a precedenti, ma deve comunque rendere intelligibile l'iter logico della decisione
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato al "minimo costituzionale"; il vizio ricorre se la motivazione è mancante o solo apparente, o incomprensibile
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto come vizio processuale per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 109, comma 5, TUIR
invocato nel primo motivo in tema di omesso esame dell'inerenza dei costi, motivo poi assorbito
art. 109, comma 1, TUIR
invocato nei motivi sull'efficacia del contratto di licenza e sulla deducibilità delle royalties, motivi assorbiti
artt. 1321 e 1350 c.c.
richiamati per contestare la qualificazione ed efficacia del contratto di licenza, motivo assorbito
art. 112 c.p.c.
dedotto per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, motivo assorbito
artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamati nel settimo motivo per contestare il riflesso automatico tra indeducibilità dei costi e indetraibilità dell'IVA, motivo assorbito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non sono più deducibili mere censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando si risolve in affermazioni generiche o apodittiche che non consentono di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice di merito.
- La motivazione per relationem è ammissibile anche mediante richiamo a precedenti di merito, ma solo se il rinvio consente di comprendere in modo effettivo le ragioni della decisione nel caso concreto.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con gli elementi fattuali decisivi già valorizzati nelle fasi precedenti; la mancata considerazione di documenti e circostanze pertinenti può rendere la motivazione apparente.
- L'accoglimento di un motivo che attenga alla nullità della sentenza per motivazione apparente assorbe gli ulteriori motivi che investono questioni di merito dipendenti dalla stessa decisione annullata.
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