Cassazione Civile, Ordinanza n. 13213/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo, da parte di uno dei coniugi separati, di euro 98.000 da un conto corrente bancario cointestato; tale somma era stata impiegata per acquistare due certificati di deposito intestati solo alla stessa, poi sottoposti a sequestro. Il coniuge prelevante aveva poi estinto i certificati e incassato la somma. L'altro coniuge aveva chiesto la convalida del sequestro e la condanna alla restituzione della metà dell'importo, sostenendo che le somme provenissero dal conto comune e che gli spettasse il 50%. Il Tribunale aveva condannato la convenuta alla restituzione del 50% della somma con interessi; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello. In Cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di convalida del sequestro e sulle eccezioni relative all'illegittimità/infondatezza del provvedimento cautelare, nonché violazione degli artt. 112 c.p.c., 670 n. 1 c.p.c. e 669-octies, co. 2, c.p.c.; 2) violazione degli artt. 39 e 112 c.p.c. per avere escluso la litispendenza con il giudizio di separazione, nel quale erano state dedotte pretese relative alla proprietà al 50% delle somme; 3) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere ritenuto provato che l'oggetto della causa fosse il conto cointestato e non i certificati di deposito, lamentando anche il mancato esame del fascicolo di parte dell'attore; 4) violazione dell'art. 132 d.P.R. 115/2002 sulle spese, perché la controparte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e le spese avrebbero dovuto essere pagate allo Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione dei presupposti del sequestro e comunque infondato nella parte in cui presupponeva una decisione del Tribunale oltre i limiti della domanda, avendo invece il giudice di merito pronunciato sulla domanda restitutoria entro il petitum. Ha respinto il secondo motivo rilevando che non vi era litispendenza, poiché le due cause pendevano davanti al medesimo ufficio giudiziario e, comunque, nel giudizio di separazione la restituzione delle somme non poteva essere decisa se non incidentalmente ai fini della separazione stessa; è stato richiamato il principio per cui il simultaneus processus tra azioni soggette a riti diversi è escluso salvo ipotesi tassative di connessione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva considerato pacifico il prelievo dal conto cointestato e il successivo investimento nei certificati intestati alla sola ricorrente, ritenendo quindi superfluo il fascicolo non depositato, mentre le ulteriori deduzioni si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita in cassazione; ha anche osservato che la ricorrente non aveva provato né l'autorizzazione del coniuge né la provenienza personale delle somme investite. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, chiarendo che l'eventuale mancata statuizione sul pagamento delle spese a favore dello Stato, in presenza di ammissione al patrocinio, integra errore materiale correggibile. La ricorrente è stata condannata a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, con pagamento in favore dello Stato per effetto del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle eccezioni; nel caso concreto non vi è stata omessa pronuncia sulla domanda restitutoria, né il giudice di merito ha travalicato il petitum.
art. 670 n. 1 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al sequestro giudiziario; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare i presupposti del provvedimento cautelare.
art. 669-octies, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la gestione del sequestro; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 39 c.p.c.
La litispendenza presuppone cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi; se le cause pendono davanti allo stesso ufficio, opera semmai la riunione.
art. 273 c.p.c.
È il riferimento per la riunione d'ufficio delle cause pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario.
art. 2697 c.c.
La ricorrente lo invocava per contestare la prova della provenienza e dell'oggetto della pretesa; la Corte ha ritenuto che mancasse prova delle allegazioni difensive della ricorrente.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo esame del merito.
art. 132 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La mancata indicazione del pagamento delle spese a favore dello Stato è stata qualificata come errore materiale correggibile.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese in favore di essa comporta il pagamento a favore dello Stato.
art. 74, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il patrocinio a spese dello Stato non implica che anche le spese dovute dall'altra parte vittoriosa siano poste a carico dell'Erario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La domanda di restituzione di somme prelevate da un conto cointestato e trasferite su strumenti finanziari intestati a uno solo dei coniugi può essere decisa autonomamente nel giudizio ordinario, se non è ammissibile o non viene proposta validamente nel diverso giudizio di separazione se non in via incidentale ai fini delle questioni proprie di quel processo.
- La litispendenza richiede la pendenza delle stesse cause davanti a uffici giudiziari diversi; quando i procedimenti pendono davanti al medesimo ufficio, il problema è semmai quello della riunione, non della litispendenza.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito, specie quando la decisione impugnata si fondi su fatti non contestati o su carenze probatorie della parte che li allega.
- La mancata statuizione sul pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, quando una parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, integra un vizio emendabile mediante correzione di errore materiale e non un autonomo motivo di cassazione idoneo a determinare la cassazione della sentenza.
- La parte che allega di avere titolo esclusivo sulle somme prelevate da un conto cointestato deve fornire prova della diversa provenienza o di un'autorizzazione all'impiego delle somme, non potendo limitarsi a contestazioni generiche o a deduzioni alternative non dimostrate.
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