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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13210/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguardava la proprietà di un portico interposto tra due unità immobiliari, già provenienti dal frazionamento di un unico fabbricato, e di due aree denominate corte nord e corte sud, oltre al destino di un forno originariamente esistente nel portico e poi demolito durante lavori edilizi. La Corte d'appello aveva ritenuto il portico comune, il forno di proprietà esclusiva di una delle parti, la corte sud comune e la corte nord esclusiva degli altri. I ricorrenti principali hanno proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., sostenendo che la controparte non avesse dimostrato il proprio diritto sul portico e che non fosse stata provata la comproprietà; 2) omesso esame di un fatto decisivo e/o omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla modifica, nel 1976, della natura del bene acquistato dai resistenti da legnaia a cucina, fatto che secondo i ricorrenti escludeva l'uso del portico; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il giudice valutato in modo asseritamente incoerente le testimonianze sull'uso del portico; 4) ancora violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. per la valutazione delle prove relative alla corte sud; 5) violazione degli artt. 116 e 2734 c.c. e dell'art. 132 c.p.c. per la lettura della dichiarazione di una parte, che avrebbe confermato un uso del portico solo con permesso dei ricorrenti. I resistenti hanno proposto un motivo incidentale sostenendo che il diritto di usare il forno fosse una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., trasferita ai loro danti causa e poi a loro, mentre la Corte d'appello lo aveva qualificato come mero diritto personale di uso estintosi con l'alienazione dell'immobile. È stata anche sollevata dai ricorrenti principali un'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per deposito cartaceo, respinta perché il deposito telematico obbligatorio è divenuto operativo solo dal 1° gennaio 2023 e il ricorso era stato depositato nel 2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo principale, osservando che la Corte d'appello aveva accertato, sulla base dei titoli di provenienza, della struttura del fabbricato, della collocazione del portico, delle testimonianze e delle fotografie, che il portico era parte strutturale comune ai due immobili e che, in presenza di originaria comunanza del dante causa, l'onere probatorio poteva ritenersi attenuato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il fatto dedotto era stato allegato tardivamente e comunque non decisivo. Ha dichiarato inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso l'inammissibilità per deposito cartaceo, ma lo ha comunque ritenuto infondato/inammissibile perché la clausola contrattuale sul forno configurava un diritto personale di uso e non una servitù prediale; l'interpretazione del titolo e la qualificazione del diritto erano apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    regola sull'onere della prova; la Corte ha ribadito che, nell'azione di accertamento/revindicazione della proprietà, l'onere probatorio può attenuarsi in presenza di comunanza del dante causa e di mancata contestazione della originaria appartenenza del bene.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere il giudicato interno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse poiché la Corte d'appello aveva comunque rigettato la domanda di usucapione della proprietà esclusiva.

  • art. 1117 c.c.

    richiamato per qualificare il portico come pertinenza comune del fabbricato originario.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia riguarda domande o eccezioni, non l'omesso esame di una circostanza di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia violato specifiche regole di valutazione; non è consentita una mera rivalutazione del merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme alle censure motivazionali; la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente o mancante.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    mezzo di denuncia di violazione di legge, non utilizzabile per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    invocato per vizi processuali, ma le censure erano in realtà dirette alla rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma, consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, con oneri di specifica indicazione del fatto, del dato probatorio, della sua discussione e della decisività.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato quale barriera preclusiva oltre la quale non sono ammissibili nuove allegazioni di fatto.

  • art. 2734 c.c.

    richiamato in relazione alla valutazione dell'interrogatorio formale e alla lettura della dichiarazione della parte.

  • artt. 1027-1079 c.c.

    richiamati dal ricorso incidentale in tema di servitù prediali e tutela reale del diritto di servitù.

  • art. 1062 c.c.

    la Corte ha chiarito che la destinazione del padre di famiglia non è configurabile quando la servitù venga allegata come nata da contratto e non da mero fatto preesistente.

  • art. 92 c.p.c.

    base della compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente principale.

  • d.lgs. n. 149 del 2022, art. 35, comma 2

    ha differito al 1° gennaio 2023 l'operatività della disciplina sul deposito telematico negli uffici giudiziari interessati.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    dal 1° gennaio 2023 prevede l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti.

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorso incidentale è stato considerato tempestivamente depositato in forma cartacea perché l'obbligo di deposito telematico non era ancora operativo nel 2022.

Massime di principio

  • Nell'azione volta all'accertamento della proprietà o nella rivendica, l'onere probatorio del titolo può attenuarsi quando il bene provenga da un dante causa comune e la controparte non contesti specificamente l'originaria appartenenza del bene al comune originario titolare.
  • La deduzione dell'usucapione da parte del convenuto non esonera di per sé l'attore dall'onere di provare il proprio diritto; tuttavia, se il convenuto riconosce o non contesta l'appartenenza del bene all'attore o al suo dante causa, il rigore della prova si attenua.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone la mancata decisione su una domanda o un'eccezione, non la mancata considerazione di un singolo fatto storico che si assume rilevante per decidere l'eccezione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione nel processo e la sua decisività; non consente una rivalutazione del merito.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è proponibile solo quando il giudice abbia attribuito alla prova un valore giuridicamente errato o abbia applicato una regola di valutazione diversa da quella prevista; non è ammessa per contestare il mero cattivo apprezzamento delle prove.
  • L'interpretazione di una clausola contrattuale che qualifica un diritto come servitù prediale o come diritto personale di godimento è un accertamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio motivazionale nei rigorosi limiti consentiti.
  • La destinazione del padre di famiglia presuppone una situazione di fatto preesistente non derogata da una volontà negoziale incompatibile; se il titolo contrattuale attribuisce un diritto personale o lo riconosce per utilità soggettiva e non fondiaria, non si configura una servitù prediale.
  • Le nuove allegazioni di fatto sono soggette alle preclusioni istruttorie e assertive del primo grado; se introdotte tardivamente, non possono essere valorizzate in appello o in cassazione per sovvertire l'accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàLitisconsorzio necessario

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