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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14811/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da una cartella di pagamento notificata per IRPEF, ILOR, sanzioni e interessi già divenuti definitivi a seguito di precedente giudizio. La contribuente impugnava la cartella davanti al giudice tributario, contestando tra l'altro la comprensibilità del calcolo degli interessi; la CTP accoglieva il ricorso limitatamente alla mancanza nell'atto dell'esposizione del calcolo degli interessi. In appello sia l'Ufficio sia la contribuente censuravano la decisione: la CTR riteneva regolare la notifica e dovute le imposte, ma escludeva la debenza degli interessi perché, per il tempo trascorso e per la mancata produzione di documentazione idonea da parte dell'Amministrazione, non sarebbe stato possibile comprendere il tasso applicato nel tempo né il metodo di calcolo. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione della disciplina sulla motivazione della cartella e sul computo degli interessi, sostenendo che gli interessi di legge previsti dal d.P.R. n. 602/1973 e da altre norme sono determinabili in base a disposizioni conoscibili e pubblicate, senza necessità di indicazione analitica in cartella. La contribuente resisteva e, in via incidentale, lamentava omessa pronuncia sul disconoscimento delle copie fotostatiche e uso improprio di copie della relata di notifica e della cartella.

La decisione

La Corte ha prima preso atto che l'istanza di definizione agevolata della contribuente era stata respinta dall'Ufficio con diniego divenuto definitivo, sicché ha esaminato il merito. Ha quindi rigettato il ricorso incidentale della contribuente, ritenendo infondate sia la censura di omessa pronuncia sia quella sulla utilizzabilità delle copie fotostatiche: il disconoscimento delle copie deve essere specifico e univoco ex art. 2719 c.c., e la CTR aveva implicitamente respinto le eccezioni valorizzando gli atti e le attestazioni del notificatore. Ha poi accolto il ricorso principale dell'Agenzia, affermando che la cartella non deve necessariamente esplicitare in modo analitico il calcolo degli interessi quando questi siano determinabili in base a norme di legge e a tassi periodicamente pubblicati in forme di pubblicità legale. La motivazione della CTR, che aveva escluso gli interessi per mancata prova del metodo di calcolo, è stata quindi cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È escluso il vizio di omessa pronuncia quando il giudice, pur senza espressa motivazione, abbia comunque rigettato implicitamente la domanda o l'eccezione incompatibile con la decisione adottata.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per omessa pronuncia e per asserita violazione delle regole sulla prova documentale.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della copia fotostatica richiede una contestazione specifica e univoca della conformità all'originale; non bastano formule generiche o clausole di stile.

  • art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973

    Gli interessi sulle imposte iscritte a ruolo sono dovuti secondo la disciplina legale richiamata, e i relativi tassi, se pubblicati, non devono essere riprodotti analiticamente nella cartella.

  • art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973

    Le modifiche periodiche del saggio di interesse, se soggette a pubblicità legale, rendono il calcolo determinabile senza necessità di specificazione dettagliata nell'atto.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    L'obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto dal richiamo alle norme e agli atti presupposti quando il debito sia determinabile secondo parametri legali.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La cartella deve consentire al contribuente di individuare gli elementi essenziali della pretesa, ma non richiede l'indicazione analitica di operazioni di calcolo già desumibili dalla legge.

  • art. 6 legge n. 29 del 1961

    Gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è esigibile secondo una disciplina legale conoscibile.

  • art. 10, art. 11 e art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Sono richiamate come parte del quadro normativo della riscossione e della cartella di pagamento.

  • art. 6 del decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321

    È richiamato quale fonte secondaria relativa alla formazione della cartella e ai suoi contenuti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente ogni eccezione, abbia comunque adottato una decisione incompatibile con la pretesa della parte, dalla quale si desuma il rigetto implicito della questione.
  • Il disconoscimento della conformità di copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, chiaro e univoco, indicando il documento contestato e gli elementi di difformità rispetto all'originale; contestazioni generiche sono inefficaci.
  • Nella cartella di pagamento gli interessi determinati da norme di legge e da tassi soggetti a pubblicità legale non devono essere esposti con calcolo analitico nell'atto, purché il contribuente possa ricostruire la pretesa attraverso il richiamo alla disciplina normativa applicabile.
  • L'obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto quando l'atto consenta di individuare la base normativa della pretesa e gli elementi essenziali del debito, senza necessità di trascrivere operazioni matematiche meramente esecutive e già predeterminate dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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