Cassazione Civile, Ordinanza n. 13888/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un cliente, titolare di un rapporto di conto corrente e di un mutuo ipotecario con un istituto di credito, aveva chiesto al tribunale l’accertamento dell’illegittimità di diversi addebiti bancari: per il conto corrente, anche per asserita applicazione di interessi usurari e per la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto sugli utilizzi extra-fido; per il mutuo, anche per nullità della clausola relativa alla misura degli interessi. Chiedeva quindi la restituzione di somme che assumeva indebitamente percepite dalla banca. Il tribunale aveva riconosciuto solo alcuni addebiti illegittimi e rideterminato i saldi, ma aveva rigettato le principali domande restitutorie. La corte d’appello aveva poi respinto l’appello del cliente, ritenendo, per quanto qui rileva, che la censura relativa all’usura non fosse specifica perché non confrontata con i concreti dati contabili e con la minima entità della commissione di massimo scoperto non dovuta; aveva inoltre rilevato che la nullità della clausola di CMS era già stata considerata dal primo giudice nel ricalcolo del saldo; infine aveva escluso che il piano di ammortamento alla francese del mutuo comportasse di per sé anatocismo. In cassazione il cliente ha denunciato: 1) violazione della legge antiusura, dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, co. 2, c.c., per non avere la corte territoriale considerato la CMS nel TEG ai fini del superamento del tasso soglia; 2) violazione delle norme sulla nullità contrattuale e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere dichiarato la nullità della CMS anche per gli utilizzi extrafido e per capitalizzazione trimestrale; 3) violazione delle norme su interessi e anatocismo, oltre che dell’art. 112 c.p.c., per avere escluso la natura anatocistica degli interessi nel mutuo con ammortamento alla francese. La Suprema Corte ha dichiarato tutti i motivi inammissibili, ritenendo che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fossero generiche e/o non autosufficienti e, in parte, si risolvessero in richieste di riesame del merito non consentite nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente a rifondere alla banca controricorrente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sull’assenza di specificità delle censure: quanto alla prima, la sentenza impugnata non si limitava a escludere in astratto la rilevanza della CMS, ma valorizzava la concreta esiguità degli importi e la mancata critica ai dati contabili; quanto alla seconda, il ricorso non era autosufficiente e non confrontava adeguatamente la statuizione della sentenza di merito; quanto alla terza, il ricorso mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito sull’anatocismo nel mutuo, inammissibile in cassazione.
Norme richiamate
La disciplina antiusura va applicata secondo il quadro normativo e regolamentare vigente nel periodo di riferimento; per i rapporti anteriori al 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto non poteva essere semplicemente ignorata in astratto, ma la censura deve dimostrare in concreto il superamento della soglia.
Per la verifica dell’usura presunta occorre confrontare i tassi e, per i rapporti anteriori all’entrata in vigore della disciplina innovativa sulla CMS, anche la commissione di massimo scoperto secondo il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
È richiamato quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari nei rapporti di mutuo o di finanziamento.
art. 2-bis d.l. n. 185 del 2008, conv. in L. n. 2 del 2009
La disposizione non è interpretativa autentica dell’art. 644 c.p., ma innovativa; ha modificato per il futuro la disciplina della CMS e del calcolo del tasso soglia.
L’anatocismo richiede la capitalizzazione di interessi scaduti che si aggiungono al capitale e producono ulteriori interessi.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla misura degli interessi e al loro calcolo nel contratto di mutuo.
Richiamato a fondamento della dedotta nullità della clausola di commissione di massimo scoperto per difetto di causa o indeterminatezza dell’oggetto.
Richiamato per sostenere la nullità della clausola contrattuale contestata.
Richiamato per la rilevabilità d’ufficio della nullità.
Richiamato in tema di imprescrittibilità dell’azione di nullità.
Richiamato quale norma sul divieto di convalida del contratto nullo.
Invocato per censurare la valutazione delle prove e dei fatti di causa.
Invocato per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e contabili.
Richiamato per dedurre un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione all’anatocismo e agli interessi del mutuo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si arresta a una sola delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.
- In tema di usura bancaria relativa a rapporti anteriori al 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto non può essere evocata in modo astratto: il ricorrente deve indicare specificamente, con riferimento ai dati contabili del caso concreto, perché il margine di compensazione tra interessi e CMS sarebbe incapiente e determinerebbe il superamento della soglia.
- La questione della CMS nei rapporti anteriori alla disciplina innovativa del 2008-2009 va letta alla luce del principio per cui l’art. 2-bis d.l. n. 185 del 2008 ha natura innovativa e non interpretativa autentica.
- La doglianza sulla nullità di una clausola contrattuale richiede autosufficienza e puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente richiamare in modo generico cause di nullità come difetto di causa, indeterminatezza dell’oggetto o capitalizzazione.
- Il piano di ammortamento alla francese non integra di per sé anatocismo, perché gli interessi di ciascuna rata sono calcolati sulla sola quota capitale residua e non sugli interessi già maturati.
- In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del merito o delle risultanze tecniche e documentali, quando la censura si risolva in una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice di merito.
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