Cassazione Civile, Ordinanza n. 13787/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il debitore aveva presentato un accordo di ristrutturazione dei debiti nell’ambito della procedura ex legge n. 3 del 2012, poi omologato. In sede esecutiva era emersa una non corrispondenza tra il patrimonio/partecipazioni societarie dichiarate nella proposta e l’effettivo assetto delle quote di una società partecipata: la proposta assumeva una quota del 95% in capo al debitore, mentre risultavano quote sensibilmente diverse, con una parte in piena proprietà e una in usufrutto. Su istanza di alcuni creditori, il giudice delegato aveva dichiarato risolto l’accordo e disposto la conversione in liquidazione dei beni; il reclamo del debitore era stato respinto dal tribunale. Nel ricorso per cassazione il debitore ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 14 della legge n. 3 del 2012 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la domanda di risoluzione fosse tardiva perché il termine semestrale avrebbe dovuto decorrere dalla presentazione del piano o dal voto dei creditori, e non dal momento in cui era stata formalmente portata a conoscenza degli organi della procedura la reale titolarità delle quote. Ha inoltre denunciato la violazione di varie disposizioni della legge n. 3 del 2012, insistendo sulla propria buona fede e attribuendo l’errore a difensore, organismo di composizione della crisi e giudice dell’omologa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal tribunale circa la decorrenza del termine per chiedere la risoluzione e circa la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato nella proposta e quanto emerso successivamente. La Cassazione ha ribadito che nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di diritto in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Ha quindi posto le spese a carico del ricorrente e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Ritenuto esperibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento dotato di definitività e decisorietà, perché incide sulla sfera patrimoniale del debitore e non è altrimenti impugnabile.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per le memorie depositate.
Il termine per la richiesta di risoluzione è collegato al momento della scoperta dei fatti rilevanti, non alla mera presentazione del piano o al voto dei creditori; inoltre la norma consente la risoluzione quando l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile.
art. 14, comma 2, legge n. 3 del 2012
È richiamato per affermare che la norma non richiede espressamente che l’impossibilità di esecuzione dipenda da cause sopravvenute.
art. 14, comma 3, legge n. 3 del 2012
Usato come parametro per individuare il termine semestrale di proposizione dell’istanza di risoluzione.
art. 14, comma 5, legge n. 3 del 2012
Richiamato per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato.
Richiamato come base della procedura di composizione della crisi presentata dal debitore.
artt. 7, 8, 11, 14, 14-quater, legge n. 3 del 2012
Invocati dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne afferma una specifica diversa interpretazione, ma rileva che le censure non colpiscono correttamente la ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che la doglianza, in realtà, concerneva la ricostruzione fattuale e non un errore di regola sull’onere probatorio.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non vi fonda una statuizione autonoma, trattandosi di doglianza assorbita nel tentativo di rivalutare i fatti.
La deduzione della violazione di legge deve essere specifica e intelligibile; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Richiamato quale norma istitutiva dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea individuazione della regola giuridica; se invece contesta la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile perché richiede una rivalutazione del merito.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: la parte non può, sotto la veste formale del vizio di legge, chiedere alla Corte di sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito.
- Quando la norma collega la risoluzione di un accordo alla "scoperta" di circostanze rilevanti, la decorrenza del termine va individuata in base all’accertamento fattuale del momento in cui tali circostanze sono effettivamente emerse nella procedura, non in una data astratta sganciata dagli eventi concreti del caso.
- L’omologazione di un accordo di ristrutturazione ottenuta sulla base di dati patrimoniali non corrispondenti al reale assetto può legittimare la successiva risoluzione quando l’inesattezza incide sull’esecuzione dell’accordo e sulla sua fattibilità.
- La deduzione del vizio di violazione di legge richiede motivazione specifica e coerente con la struttura del ricorso per cassazione; non è sufficiente richiamare norme astrattamente pertinenti se il contenuto della censura mira in realtà a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto.
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