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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13792/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di revocazione per rinuncia della ricorrente, senza statuizione sulle spese. Ha altresì precisato che non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto revocazione avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva deciso un suo ricorso contro due intimati. Nel corso del giudizio di revocazione, il collegio aveva disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti di una delle parti intimate. Successivamente la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del rimedio, poiché la società intimata risultava fallita, e ha quindi rinunciato al ricorso per revocazione. La Corte ha verificato la regolarità della rinuncia e ha preso atto dell'estinzione del giudizio; ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della relativa previsione e la sua inapplicabilità nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 391 c.p.c. quale base processuale per la declaratoria di estinzione per rinuncia all'impugnazione

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. quale base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di revocazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ne esclude l'applicazione nei casi di estinzione per rinuncia, affermando che l'ulteriore contributo unificato è previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha introdotto la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se regolarmente proposta, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di statuire nel merito.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, sicché non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a rigetto o a declaratoria di inammissibilità/improcedibilità e non fa sorgere automaticamente l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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