Cassazione Civile, Ordinanza n. 13792/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di revocazione per rinuncia della ricorrente, senza statuizione sulle spese. Ha altresì precisato che non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto revocazione avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva deciso un suo ricorso contro due intimati. Nel corso del giudizio di revocazione, il collegio aveva disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti di una delle parti intimate. Successivamente la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del rimedio, poiché la società intimata risultava fallita, e ha quindi rinunciato al ricorso per revocazione. La Corte ha verificato la regolarità della rinuncia e ha preso atto dell'estinzione del giudizio; ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della relativa previsione e la sua inapplicabilità nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 391 c.p.c. quale base processuale per la declaratoria di estinzione per rinuncia all'impugnazione
art. 391 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. quale base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di revocazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne esclude l'applicazione nei casi di estinzione per rinuncia, affermando che l'ulteriore contributo unificato è previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha introdotto la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se regolarmente proposta, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di statuire nel merito.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, sicché non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a rigetto o a declaratoria di inammissibilità/improcedibilità e non fa sorgere automaticamente l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
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